COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.141 del 03.11.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D SPORTING CATENUOVA (En) avverso rigetto reclamo per la posizione irregolare del Calciatore Paglia Andrea (Soc. ASD Castel di Judica) – Gara Campionato 1° Categoria Castel di Judica/Sporting Catenanuova del 02.10.2011 – C.U. n.103 del 13.10.2011 Procedimento16/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.141 del 03.11.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D SPORTING CATENUOVA (En) avverso rigetto reclamo per la posizione irregolare del Calciatore Paglia Andrea (Soc. ASD Castel di Judica) - Gara Campionato 1° Categoria Castel di Judica/Sporting Catenanuova del 02.10.2011 – C.U. n.103 del 13.10.2011 Procedimento16/A Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società ASD Sporting Catenanuova, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale di cui in oggetto. La società appellante chiede che venga assegnata gara perduta alla società ASD Castel di Judica avendo quest‟ultima fatto partecipare alla suddetta gara il calciatore Paglia Andrea, squalificato da questa Commissione Disciplinare per quattro gare giusto provvedimento pubblicato con C.U. n.74 del 27.09.2011. In particolare osserva che il giudice di prime cure ha errato nel non accogliere il proposto reclamo in quanto non ha tenuto conto che il giocatore in questione aveva patteggiato la pena ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 23 e 24 CGS ragione per cui la decorrenza di tale squalifica decorreva immediatamente e non già dalla comunicazione ma dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. L‟appello così come proposto è palesemente infondato. Infatti il procedimento a carico del giocatore Paglia Andrea nasce a seguito di deferimento da parte della Procura Federale, ragion per cui, ai sensi dell‟art. 35 comma 4.1, la decisione deve essere comunicata oltre all‟organo che ha disposto il deferimento anche a tutte le altre parti con le modalità di cui all‟art. 38 comma 8 del CGS. Le sanzioni,decorrono, ai sensi dell‟art. 22 comma 11, dalla ricezione della comunicazione, ponendo così una eccezione alla regola generale la quale prevede che le squalifiche si hanno per conosciute con la pubblicazione del Comunicato Ufficiale che le pubblica. Non trova alcun pregio il richiamo agli artt.23 e 24 del CGS in quanto il patteggiamento non è automatico, ma l‟accordo raggiunto dalle parti va sempre e comunque sottoposto al vaglio dell‟organo giudicante che, se ritiene congrua la pena, ne dispone l‟applicazione con ordinanza che va sempre comunicata alle parti in virtù del su richiamato art. 35 comma 4.1. Così come non trova alcun pregio giuridico il richiamo all‟art.34 comma 2 in quanto il termine attiene al deposito delle motivazione della decisione che va sempre pubblicata e comunicata alle parti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a €.130,00.
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