COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 27.09.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. IMBERGAMO ANTONINO n.q. di Dirigente accompagnatore U.S.D. Favara Calcio Sig. BOSCO CLAUDIO n.q. di Dirigente accompagnatore U.S.D. Favara Calcio Società U.S.D. FAVARA CALCIO Procedimento 06/B Considerato che la Procura Federale con nota 07/b pf10-11/GS/reg del 05 maggio 2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt. 38 comma 1) e 61 N.O.I.F i due dirigenti, la Società infine pera violazione i cui all’art. 4, comma 2 del C.G.S. per responsabilità oggettiva per la violazione ascritta ai propri dirigenti; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 27 settembre 2011 con inizio alle ore 15,00.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 27.09.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. IMBERGAMO ANTONINO n.q. di Dirigente accompagnatore U.S.D. Favara Calcio Sig. BOSCO CLAUDIO n.q. di Dirigente accompagnatore U.S.D. Favara Calcio Società U.S.D. FAVARA CALCIO Procedimento 06/B Considerato che la Procura Federale con nota 07/b pf10-11/GS/reg del 05 maggio 2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt. 38 comma 1) e 61 N.O.I.F i due dirigenti, la Società infine pera violazione i cui all’art. 4, comma 2 del C.G.S. per responsabilità oggettiva per la violazione ascritta ai propri dirigenti; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 27 settembre 2011 con inizio alle ore 15,00. Dato atto che alla predetta non è presente nessuna delle parti deferite, né le stesse hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive né documenti a loro discarico. Sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo ad entrambi i dirigenti Sigg. Bosco Claudio e Imbergamo Antonino alla inibizione per mesi due e alla società USD Favara Calcio l’ammenda di € 1.000,00 (Mille/00)”. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato. Ciò premesso, la Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, poiché quanto loro addebitato ha trovato riscontro dalla documentazione in atti. P.Q.M. infligge: al Sig. Bosco Claudio e Imbergamo Antonino la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 2 ( due); alla società USD Favara Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 1.000,00 (mille). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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