COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 27.09.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. PATTI GIUSEPPE Sig. BOSCO CLAUDIO Sig. IMBERGAMO ANTONINO Società U.S.D FAVARA CALCIO Procedimento 07/B Considerato che la Procura Federale con nota 07/a pf 10-11 GS/reg del 04 maggio 2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere i primi 3 delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt. 38 comma 1) e 61comma 1,delle NOIF e la società della violazione di cui all’art 4, comma 2, del C.G.S per responsabilità oggettiva per la violazione ascritta ai propri Dirigenti.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 27.09.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. PATTI GIUSEPPE Sig. BOSCO CLAUDIO Sig. IMBERGAMO ANTONINO Società U.S.D FAVARA CALCIO Procedimento 07/B Considerato che la Procura Federale con nota 07/a pf 10-11 GS/reg del 04 maggio 2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere i primi 3 delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt. 38 comma 1) e 61comma 1,delle NOIF e la società della violazione di cui all’art 4, comma 2, del C.G.S per responsabilità oggettiva per la violazione ascritta ai propri Dirigenti. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 27 Settembre 2011 con inizio alle ore 16,00 Dato atto che alla predetta non è presente nessuna delle parti deferite, né le stesse hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive né documenti a loro discarico. Sentito il rappresentante la Procura Federale nella persona dell’Avvocato Giulia Saitta il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Imbergamo Antonino al Sig.Patti Giuseppe e al Sig. Bosco Claudio la inibizione per mesi 2 (due); alla società Favara Calcio U.S.D. l’ammenda di € 1000,00 (mille). La Commissione Disciplinare Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato. Ritenuti gli stessi responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio, atteso che quanto loro addebitato risulta ampiamente provato dalla documentazione prodotta in atti dalla Procura Federale. P.Q.M. infligge: al Sig. Imbergamo Antonino al Sig.Patti Giuseppe e al Sig. Bosco Claudio la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 2 (due) ( ); alla società , a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 1000,00 (mille). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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