COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 27.09.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Sig. Marino Salvatore (A.S.D. Valderice – Tp) avverso squalifica per tre gare – Gara Eccellenza A.S.D. Castellammare Calcio 94/A.S.D. Valderice dell’11/09/2011 – Comunicato Ufficiale 55 LND del 15 Settembre 2011 Procedimento 02/A Avverso il provvedimento in epigrafe indicato, ha presentato appello il calciatore Marino Salvatore (A.S.D. Valderice) sostenendo di non avere compiuto il contestato atto di violenza nei confronti di un avversario, ma solo di avere avuto un piccolo diverbio conclusosi con una stretta di mano. Ha chiesto pertanto il ricorrente l’annullamento della sanzione a suo carico o, in subordine, la riduzione della stessa.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 27.09.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Sig. Marino Salvatore (A.S.D. Valderice – Tp) avverso squalifica per tre gare – Gara Eccellenza A.S.D. Castellammare Calcio 94/A.S.D. Valderice dell’11/09/2011 - Comunicato Ufficiale 55 LND del 15 Settembre 2011 Procedimento 02/A Avverso il provvedimento in epigrafe indicato, ha presentato appello il calciatore Marino Salvatore (A.S.D. Valderice) sostenendo di non avere compiuto il contestato atto di violenza nei confronti di un avversario, ma solo di avere avuto un piccolo diverbio conclusosi con una stretta di mano. Ha chiesto pertanto il ricorrente l’annullamento della sanzione a suo carico o, in subordine, la riduzione della stessa. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva preliminarmente che l’articolo 35 comma 1.1 del C.G.S. assegna piena fede al rapporto dell’Arbitro in relazione ai comportamenti dei tesserati in occasione di svolgimento delle gare. Dunque l’atto di violenza contestato al calciatore Marino Salvatore è stato certamente posto in essere dallo stesso nelle modalità chiaramente descritte dall’arbitro nel proprio referto. Inoltre questa Commissione, attese le modalità di esecuzione dell’atto violento compiuto in danno dell’avversario, non ritiene di applicare eventuali ipotesi attenuanti anche in considerazione del fatto che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è stata applicata nel minimo edittale ai sensi del 4° comma lett. b) dell’articolo 19 del C.G.S. P.Q.M. Conferma la squalifica per tre gare al calciatore Marino Salvatore (A.S.D. Valderice) e, per l’effetto, di incamerare la tassa reclamo versata.
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