COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 27.09.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D MAMERTINA (Me) avverso squalifica per sei gare giocatore Ceraolo Marco e ammenda di € 400,00 di alla società – Gara Coppa Sicilia Mamertina – San Basilio del 18/09/2011 – C.U. n.67 del 22.09.2011 Appello 03/A Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società ASD Mamertina, in persona del suo Presidente pro tempore ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale di cui in oggetto.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 27.09.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D MAMERTINA (Me) avverso squalifica per sei gare giocatore Ceraolo Marco e ammenda di € 400,00 di alla società - Gara Coppa Sicilia Mamertina – San Basilio del 18/09/2011 – C.U. n.67 del 22.09.2011 Appello 03/A Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società ASD Mamertina, in persona del suo Presidente pro tempore ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale di cui in oggetto. In particolare la società appellante pur ammettendo i fatti ne da una versione attenuata ragion per cui chiede la riforma delle sanzioni applicate. La Commissione, esaminato il referto di gara, che è fonte privilegiata sia in relazione al comportamento dei tesserati sia in relazione ai fatti di cui è stato diretto testimone, rileva che l’arbitro è stato oggetto di un comportamento violento da parte del giocatore Ceraolo Marco il quale lo ha strattonato con forza afferrandolo per la giacca con entrambe le mani. Inoltre il direttore di gara è stato oggetto, al termine della partita, di comportamenti minacciosi sia all’interno dello spogliatoio sia all’uscita dell’impianto sportivo dove è stato attorniato da alcuni sostenitori della società ospitante. In ragione di quanto sopra deve rigettarsi l’appello per ciò che riguarda l’applicazione della sanzione pecuniaria poiché il giudice di primo grado, nella sua applicazione, ha tenuto conto del comportamento della società e dei suoi dirigenti, consentendogli così di applicare una sanzione al di sotto del minimo edittale previsto. Di contro l’appello deve essere parzialmente accolto per quanto riguarda la posizione del giocatore Ceraolo Marco e nei limiti di cui in dispositivo, atteso che l’episodio in questione, pur se grave, non sembra avere avuto conseguenze ulteriori nei confronti del direttore di gara per cui appare equo ridurre la sanzione applicata. P.Q.M. In parziale accoglimento dell’appello proposto, determina la squalifica del giocatore Ceralo Marco in cinque giornate. Conferma la sanzione pecuniaria di € 400,00 (quattrocento/00) a carico della società ASD Mamertina. Dispone restituirsi la tassa reclamo se versata.
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