COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 27.09.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. PIZZOLATO GIOVANNI (Dirigente dell’A.S.D. Partinicoaudace) Società A.S.D. PARTINICOAUDACE Procedimento n.10/B Considerato che la Procura Federale con nota 1324 pf 09-10/GS/reg del 27 aprile 2011 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere il primo delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt.38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.e la seconda per violazione dell’ art. 4 comma 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 27.09.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. PIZZOLATO GIOVANNI (Dirigente dell’A.S.D. Partinicoaudace) Società A.S.D. PARTINICOAUDACE Procedimento n.10/B Considerato che la Procura Federale con nota 1324 pf 09-10/GS/reg del 27 aprile 2011 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere il primo delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt.38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.e la seconda per violazione dell’ art. 4 comma 2 C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 27 settembre 2011 con inizio alle ore 15,00. Dato atto che nessuna delle parti deferite è presente, e che le stesse non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico. Sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’Avv. Giulia Saitta il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Pizzolato Giovanni la inibizione per mesi tre; alla società l’ammenda di € 500,00 (cinquecento)”. Ciò premesso la Commissione esaminati gli atti ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la richiesta di tesseramento del sig. Tranchina Salvatore è stata ratificata dal Settore Tecnico in data 22 febbraio 2010 con la conseguenza che solo da quella data il predetto tecnico risulta essere regolarmente tesserato ASD Partinicoaudace, per cui la sua partecipazione,quale allenatore, alla gara del campionato Giovanissimi Regionale del 13.12.2009, è illegittima. infligge: al Sig. Pizzolato Giovanni, Consigliere della società ASD Partinicoaudace, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 1 (uno); alla società ASD Partinicoaudace, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di €.200,00 (duecento). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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