COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 del 04.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Sporting Gela (Cl) – avverso squalifica per tre gare del calciatore Condorelli Francesco nonché inibizione sino al 25/10/2011 del Presidente La Rosa Giuseppe e sino al 31/12/2011 del Dirigente Licata Rocco – Gara C5 serie C2 Gir.B Sporting Gela/Ennese del 24/09/2011 – Comunicato Ufficiale 76 C5 del 28 Settembre 2011 Procedimento 06/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 del 04.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Sporting Gela (Cl) - avverso squalifica per tre gare del calciatore Condorelli Francesco nonché inibizione sino al 25/10/2011 del Presidente La Rosa Giuseppe e sino al 31/12/2011 del Dirigente Licata Rocco - Gara C5 serie C2 Gir.B Sporting Gela/Ennese del 24/09/2011 - Comunicato Ufficiale 76 C5 del 28 Settembre 2011 Procedimento 06/A La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali ed il ricorso presentato, preliminarmente rileva che il reclamo è inammissibile poiché lo stesso risulta sottoscritto dal Sig. La Rosa Giuseppe, Presidente della società A.S.D. Sporting Gela, che alla data di deposito risulta inibito fino al 25/10/2011 con la conseguenza che lo stesso non può legittimamente rappresentare la società. Il reclamo è altresì inammissibile per la posizione relativa allo stesso La Rosa Giuseppe in quanto ai sensi dell’art. 45 c. 3 lett. b) C.G.S., non possono essere impugnati in alcuna sede le inibizioni per dirigenti con provvedimenti che non superino il mese. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto e per l’effetto dispone l’addebito della dovuta tassa di reclamo pari ad € 130,00
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