COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 del 04.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Calabrese Michele (Vice Presidente A.P.D. A.C. Novara 1965) Sig. Orlando Giuseppe Maria (Presidente A.P.D. A.C. Novara 1965) Sig. Milici Carmelo (Allenatore A.P.D. A.C. Novara 1965) Società A.P.D. A.C. Novara 1965 Procedimento 03/B La Procura Federale, con nota 10378/438pf10-11/AM/ma del 28 giugno 2011, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale, per rispondere delle seguenti violazioni, i sigg.: Calabrese Michele, in relazione all’art. 1, comma 1 C.G.S.; Orlando Giuseppe Maria, in relazione all’art. 1, comma 1 C.G.S.; Milici Carmelo, in relazione all’art. 30 dello Statuto Federale; nonché la Soc. A.P.D. A.C. Novara 1965 con riguardo all’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 del 04.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Calabrese Michele (Vice Presidente A.P.D. A.C. Novara 1965) Sig. Orlando Giuseppe Maria (Presidente A.P.D. A.C. Novara 1965) Sig. Milici Carmelo (Allenatore A.P.D. A.C. Novara 1965) Società A.P.D. A.C. Novara 1965 Procedimento 03/B La Procura Federale, con nota 10378/438pf10-11/AM/ma del 28 giugno 2011, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale, per rispondere delle seguenti violazioni, i sigg.: Calabrese Michele, in relazione all’art. 1, comma 1 C.G.S.; Orlando Giuseppe Maria, in relazione all’art. 1, comma 1 C.G.S.; Milici Carmelo, in relazione all’art. 30 dello Statuto Federale; nonché la Soc. A.P.D. A.C. Novara 1965 con riguardo all’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. All'udienza dibattimentale del 27 settembre 2011 sono comparsi l’Avv. Giuseppe Maria Orlando in proprio e, giusta delega dell’Avv. Luigi Munafò, quale difensore della Soc. A.P.D. A.C. Novara 1965, di Calabrese Michele e di Milici Carmelo, quest'ultimo anche personalmente presente. Le parti deferite hanno insistito nella memoria difensiva fatta pervenire nei termini di rito, chiedendo a questa C.D.T. di visionare a discolpa il filmato digitale relativo alle fasi successive al fischio finale della gara A.P.D. A.C. Novara 1965 / Fitalese del 10.10.2010 e, comunque concludendo per la propria non responsabilità. Il rappresentante della Procura Federale, Avv. Giulia Saitta, opponendosi alla chiesta visione del filmato, ha concluso chiedendo applicarsi le seguenti sanzioni: al sig. Calabrese e al sig. Milici la inibizione per mesi 6 (sei); all'Avv. Orlando la inibizione per mesi 4 (quattro); alla società A.P.D. A.C. Novara 1965 l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00)”. La richiesta avanzata dalle parti deferite riguarda un filmato digitale già allegato agli atti di indagine della Procura Federale (cfr. doc. n. 64) e pertanto, la sua eventuale visione nel corso dell'udienza appare ultronea ai fini del decidere. Ritenuto inoltre che: - Le dichiarazioni contenute nel reclamo avverso le decisioni del G.S., per le quali il sig. Calabrese Michele è incolpato, devono essere giudicate anche alla luce del raffronto tra il referto arbitrale della gara in questione e il contenuto della querela proposta dal giudice di gara in pari data; tale contenuto appare infatti rilevante ai fini di una più riconsiderazione dei fatti. - Con riguardo alla posizione dell'Avv. Orlando Giuseppe Maria, appare verosimile che il messaggio inviato via facebook all'arbitro della gara sia successivo alla decisione del G.S., così apparendo attenuata la responsabilità del predetto; - Dalla documentazione in atti e dalle difese spiegate in udienza è emerso che il sig. Milici Carmelo ha inviato con sollecitudine, in data 15.10.2010, la richiesta di autorizzazione al Consiglio Federale per la deroga al vincolo di giustizia sportiva ex art. 30, comma 4 dello Statuto Federale; risulta, altresì, che la risposta negativa è giunta solo in data 24.01.2011, ovvero oltre i termini per la proposizione della querela presentata dallo stesso Milici nell’ultimo giorno utile, ovvero il 12.1.2011. Il deferito, tuttavia, una volta appresa la risposta negativa, non ha inteso rimettere la predetta querela come ha confermato in udienza. dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: al sig. Calabrese Michele la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 2 (due); al sig. Orlando Giuseppe Maria la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 1 (uno); al sig. Milici Carmelo la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 3 (tre); alla società A.P.D. A.C. Novara 1965, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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