COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 del 04.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig.Pelledoro Carmelo (Presidente ASD Giovani Leoni) Società ASD Giovani Leoni (Ct) Procedimento 15/B Considerato che la Procura Federale con nota 804 pf 10/11 del 30/03/2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in riferimento al punto b3) delle disposizioni generali del C.U. n.1 dell’01/07/2010, nonché art. 4 comma 1) C.G.S.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 del 04.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig.Pelledoro Carmelo (Presidente ASD Giovani Leoni) Società ASD Giovani Leoni (Ct) Procedimento 15/B Considerato che la Procura Federale con nota 804 pf 10/11 del 30/03/2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in riferimento al punto b3) delle disposizioni generali del C.U. n.1 dell’01/07/2010, nonché art. 4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 04 Ottobre 2011 con inizio alle ore 15,00. Dato atto che alla predetta non è presente nessuna delle parti deferite, né le stesse hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive né documenti a loro discarico. Sentito il rappresentante la Procura Federale nella persona dell’Avv. Giulia Saitta la quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Pelledoro Carmelo la inibizione per mesi 1 (uno); alla società ASD Giovani Leoni l’ammenda di €. 150,00 (centocinquanta)”. Ciò premesso, la Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, ritiene che le parti rinviate a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato, in quanto siano responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, poiché quanto loro addebitato ha trovato riscontro dalla documentazione in atti. P.Q.M. infligge: al Sig. Pelledoro Carmelo (Presidente ASD Giovani Leoni) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 1 (uno); alla società ASD Giovani Leoni, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di €. 150,00 (centocinquanta/00). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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