COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 del 04.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Amore Lorenzo (Presidente dell’A.S.D. Piazza Armerina Calcio) Società A.S.D. Piazza Armerina Calcio Procedimento n.18/B Considerato che la Procura Federale con nota 760 pf10-11/GS/reg del 27 marzo 2011 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere il primo delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto b3) delle disposizioni generali pag. 39 del CU n.1 del 1 luglio 2010 e la seconda per violazione dell’ art. 4 comma 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 del 04.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Amore Lorenzo (Presidente dell’A.S.D. Piazza Armerina Calcio) Società A.S.D. Piazza Armerina Calcio Procedimento n.18/B Considerato che la Procura Federale con nota 760 pf10-11/GS/reg del 27 marzo 2011 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere il primo delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto b3) delle disposizioni generali pag. 39 del CU n.1 del 1 luglio 2010 e la seconda per violazione dell’ art. 4 comma 2 C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 04 ottobre 2011 con inizio alle ore 15,00. Dato atto che nessuna delle parti deferite è presente, e che le stesse non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico. Sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’Avv. Giulia Saitta il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Amore Lorenzo la inibizione per mesi tre; alla società l’ammenda di € 300,00”. Ciò premesso la Commissione esaminati gli atti ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che dalla documentazione in atti risulta provato che per le gare del campionato Giovanissimi Regionali meglio indicate nell’atto di deferimento e che qui devono intendersi integralmente riportate risulta in maniera incontrovertibile che la società in questione non ha utilizzato un tecnico abilitato . P.Q.M. infligge: al Sig. Amore Lorenzo Presidente della società ASD Piazza Armerina Calcio la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 1(uno); alla società ASD Piazza Armerina Calcio, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 150,00 ( centocinquanta/00 ). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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