COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 del 04.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S.D. Virtus Ispica (Rg) avverso squalifica sino al 15/02/2012 a carico dell’allenatore Monaca Rosario – Gara Promozione Leonfortese/Virtus Ispica del 17/09/2011 – Comunicato Ufficiale 67 LND del 22 Settembre 2011 Procedimento 04/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 85 del 04.10.2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
U.S.D. Virtus Ispica (Rg) avverso squalifica sino al 15/02/2012 a carico dell’allenatore Monaca Rosario – Gara Promozione Leonfortese/Virtus Ispica del 17/09/2011 - Comunicato Ufficiale 67 LND del 22 Settembre 2011
Procedimento 04/A
Avverso il provvedimento in epigrafe indicato ricorre la U.S.D. Virtus Ispica sostenendo che dalla lettura del referto arbitrale non emerge una eccessiva violenza o livore nel comportamento dell’allenatore Monaca Rosario nei confronti dell’arbitro. Inoltre la ricorrente evidenzia come l’allenatore in parola non aggrediva l’arbitro ma solo usava atteggiamento aggressivo e che, infine, la descrizione dei fatti resa dal Direttore di Gara non chiarisce inequivocabilmente se il Sig. Monaca abbia sputato o meno al suo indirizzo.
Ritenuta conseguentemente eccessiva la sanzione adottata dal Giudice Sportivo, la U.S.D. Virtus Ispica ne richiede una congrua riduzione per una equa valutazione dei fatti.
La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva preliminarmente che l’articolo 35 comma 1.1 del C.G.S. assegna piena fede al rapporto dell’Arbitro in relazione ai comportamenti dei tesserati in occasione di svolgimento delle gare. Dunque gli atti contestati al Sig. Monaca Rosario sono stati certamente posti in essere dallo stesso nelle modalità chiaramente descritte dall’arbitro nel proprio referto. Le considerazioni opposte dalla ricorrente non possono in alcun modo negare che il soggetto in argomento abbia cercato di aggredire l’arbitro, non riuscendovi in quanto trattenuto dai Dirigenti avversari, e che inoltre, con atto altamente lesivo nei confronti dell’Ufficiale di Gara, abbia cercato di attingerlo con uno sputo, non colpendolo per mera casualità.
I comportamenti denunciati, associati alle generiche minacce ed alle frasi offensive pronunciate, sono da valutare come contegno gravemente antisportivo e assolutamente non consono al ruolo di allenatore svolto dal Sig. Monaca Rosario, e tali conseguentemente da non potersi applicare la richiesta riduzione della sanzione determinata in prima istanza.
P.Q.M.
Conferma la squalifica sino al 15/02/2012 a carico dell’allenatore Monaca Rosario (U.S.D. Virtus Ispica) e, per l’effetto, di addebitare la tassa reclamo pari a €.130,00=
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