COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.17 del 06.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 05 / P – Stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale, ai sensi dell’art.1, comma 1 del C.G.S., nei confronti di : – Bertozzi Michele, – Caia Michele, per avere entrambi svolto, nel corso delle stagioni sportive 2009/2010 e 2010/2011, attività di allenatore della squadra Piccoli Amici della Società G.S.D. Ardenza in assenza di tesseramento (artt. 1, c. 1, e 5 del C.G.S.); – Cavallini Giovanni, per aver svolto attività dirigenziali e di trasferimento di calciatori per il settore giovanile della Società G.S.D. Ardenza, nonostante fosse nel contempo tesserato, quale calciatore, per altra Società. (art. 1, c. 1, del C.G.S. e art. 21, c. 4, N.O.I.F.); – Luci Giuliano per avere, nella sua qualità di Presidente della Soc. G.S.D. Ardenza, consentito ai Signori Bertozzi e Caia di svolgere l’attività loro contestata in mancanza del prescritto titolo federale. Gli viene inoltre contestato il non aver impedito al Cavallini di esercitare, di fatto, attività di Dirigente per la Società Ardenza nonostante fosse tesserato, quale calciatore, per la Società Atletico Pini 1987 di Pisa; – la Società G.S.D. Ardenza è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per quanto addebitato ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.17 del 06.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 05 / P – Stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale, ai sensi dell’art.1, comma 1 del C.G.S., nei confronti di : - Bertozzi Michele, - Caia Michele, per avere entrambi svolto, nel corso delle stagioni sportive 2009/2010 e 2010/2011, attività di allenatore della squadra Piccoli Amici della Società G.S.D. Ardenza in assenza di tesseramento (artt. 1, c. 1, e 5 del C.G.S.); - Cavallini Giovanni, per aver svolto attività dirigenziali e di trasferimento di calciatori per il settore giovanile della Società G.S.D. Ardenza, nonostante fosse nel contempo tesserato, quale calciatore, per altra Società. (art. 1, c. 1, del C.G.S. e art. 21, c. 4, N.O.I.F.); - Luci Giuliano per avere, nella sua qualità di Presidente della Soc. G.S.D. Ardenza, consentito ai Signori Bertozzi e Caia di svolgere l’attività loro contestata in mancanza del prescritto titolo federale. Gli viene inoltre contestato il non aver impedito al Cavallini di esercitare, di fatto, attività di Dirigente per la Società Ardenza nonostante fosse tesserato, quale calciatore, per la Società Atletico Pini 1987 di Pisa; - la Società G.S.D. Ardenza è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per quanto addebitato ai propri tesserati. Effettuate le convocazioni nei modi di rito il Presidente del Collegio dà atto che sono presenti: - - Bertozzi Pietro; - - Cavallini Giovanni; - - Luci Giuliano, in proprio e quale legale rappresentante del G.S.D. Ardenza. E’ assente : - - Caia Michele; Rappresenta la Procura Federale, il Sostituto Procuratore Avvocato Marco Stefanini. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti Bertozzi e Luci, quest’ultimo anche in rappresentanza del G.S.D. Ardenza, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio. - Bertozzi Pietro; pena base mesi 2 (due ) di inibizione, ridotta per il rito a mesi uno - Luci Giuliano; base mesi 3 (tre ) di inibizione, ridotta a mesi due - il G.S.D. Ardenza, ammenda di trecento euro ridotta per il rito a euro 200,00 La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA l’applicazione delle sanzioni come sopra proposte. DISPONE la chiusura del dibattimento relativamente a Luci Giuliano, Bertozzi Pietro ed alla Società G.S.D. Ardenza, disponendone altresì la prosecuzione nei confronti di Caia Michele e Cavallini Giovanni. In merito la C.D. rileva quanto segue. L’avvenuta pubblicazione di due articoli apparsi sulla stampa locale, circa il presunto acquisto da parte dell’A.C. Fiorentina di un giovanissimo calciatore (sette anni di età) facente parte della squadra “Piccoli Amici” del G.S.D. Ardenza di Livorno, ha indotto il Coordinatore Regionale del S.G.S ed il Presidente del C.R.T. ad informare la Procura Federale del loro contenuto. La Procura ha accertato che “..Le risultanze investigative allo stato, non hanno portato alla luce elementi tali da indurre a ritenere che sia stato realizzato l’acquisto del piccolo calciatore”, escludendo quindi qualsiasi responsabilità in merito delle due Società. Nel corso delle indagini è invece emerso che alle conversazioni di carattere puramente informativo, poste in essere in chiave futura ed eventuale e solo allorquando il giovanissimo sarebbe stato tesserabile per la Società professionistica, fatti quindi del tutto estranei al deferimento, hanno partecipato da una parte Dirigenti dell’A.C. Fiorentina, regolarmente tesserati, dall’altra a vario titolo i signori Bertozzi Michele; Caia Michele e Cavallini Giovanni. La Procura Federale, eseguiti i rituali accertamenti, ha disposto il deferimento rilevando che Bertozzi Pietro e Caia Michele hanno assunto, nelle stagioni 2009/2010 e 2010/2011, la direzione tecnica della squadra “Piccoli Amici” pur essendo entrambi privi di tesseramento per il G.S.D. Ardenza di Livorno. Il Signor Cavallini Giovanni, a sua volta, ha svolto di fatto funzioni dirigenziali e si è occupato anche dei trasferimenti di calciatori del settore giovanile della Società livornese pur essendo tesserato nel corso delle stagioni 2009/2010 e 2010/2011 per la Società Atletico Pini di Pisa quale calciatore. In conseguenza di quanto accertato viene contestato al Presidente della Società G.S.D., Signor Luci Giuliano, di aver consentito ai suddetti deferiti di svolgere, nell’ambito societario, le attività appena descritte, pur essendo essi privi dei requisiti richiesti dalle norme federali. La Società G.S.D. Ardenza di Livorno è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva (art. 4, c. 1 e 2, C.G.S.) per tutti tali comportamenti. Esposti i fatti il Presidente della Commissione invita il rappresentante della Procura Federale ad esporre le conclusioni dell’Ufficio con riferimento ai deferiti Caia Michele e Cavallini Giovanni. L’Avvocato Stefanini, premette che il deferimento è fondato, oltre che sulle dichiarazioni che i soggetti deferiti hanno rilasciato al Collaboratore della Procura Federale, anche dalle risultanze dei tesseramenti e degli atti di censimento delle Società coinvolte. Conclude chiedendo la irrogazione delle seguenti sanzioni: - a Caia Michele, mesi 2 (due) di inibizione; - a Cavallini Giovanni, mesi 6 (sei) di squalifica. Prende la parola Cavallini Giovanni che conferma la doppia attività svolta giustificando l’attività di calciatore con la voglia di giocare al calcio con amici (tesseramento per l’Atletico Pini di Pisa) e, nel contempo, per quanto riguarda quella di dirigente della Società Ardenza, con l’avere aiutato la Società nel reclutare giovanissimi allo scopo di toglierli dalla strada, farli aggregare tra loro e soprattutto farli giocare. Ritiene del tutto iniquo sanzionare un calciatore in modo così pesante, privandolo del suo sport preferito, non tenendo in alcun conto il suo impegno di carattere sociale. Chiuso il dibattimento la C.D decide. Come osservato dalla Procura Federale il deferimento trova la propria ragion d’essere nelle dichiarazioni rese dagli interessati in sede di audizione, infatti: Michele Caia, si è qualificato direttamente come allenatore dei “Piccoli Amici” del G.S.D. Ardenza ed ha chiamato in causa il Bertozzi ( …sono coadiuvato da Pietro Bertozzi che a tutti gli effetti è un allenatore come me, nel senso che ci dividiamo l’incarico e le mansioni). E’ quindi accertato che egli eserciti di fatto le mansioni di allenatore della squadra “Piccoli Amici” del G.S.D. Ardenza, pur non essendo tesserato per la Società come risulta dagli atti del C.R.T.. Giovanni Cavallini, per sua ammissione sin dall’anno 2008, su richiesta di un Dirigente della Società, “…dà una mano a ricreare il settore giovanile…..” - “… accettai e da allora il mio compito è di coordinare il centro Calcistico di base della Società”…..” - “Posso dire di essere anche un punto di riferimento per le società che hanno rapporti con l’Ardenza ma non ho cariche in società di nessun genere.” Precisa di occuparsi anche del trasferimento di calciatori della Società specie su richiesta di Scuole Calcio di società di Lega. A fugare ogni dubbio sulla sua attività all’interno della Società Ardenza vi è, inoltre, il Caia che lo ha, anch’egli, definito“…punto di riferimento all’interno della Società Ardenza per quanto riguarda il settore giovanile” Determinante, agli effetti della affermazione della colpevolezza del tesserato, appare inoltre la dichiarazione da lui resa in istruttoria: “ Non sono stato tesserato dall’Ardenza per questo mio ruolo interno alla Società perché volevo continuare a mantenere i rapporti con i miei amici dell’Atletico Pini e giocare con loro il campionato di III categoria. Se così non fosse stato sarei incorso in un doppio tesseramento”. In sede di discussione il Giovannini conferma questa sua duplice posizione nell’ambito federale, giustificandosi con una serie di motivi di ordine socio umanitari che, se apprezzabili sotto il profilo umano al di fuori del contesto calcistico, non possono trovare ingresso in questa sede. A tal proposito il Collegio ritiene necessario ricordare, come tutti i soggetti tesserati siano tenuti all’osservanza di tutte le norme federali. (art. 1, c. 1, C.G.S.), che accettano liberamente con la sottoscrizione della richiesta di tesseramento, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto Federale. La colpevolezza dei deferiti è quindi dimostrata. P.Q.M. in accoglimento del deferimento la C.D.T.T. infligge ai sopraindicati incolpati le seguenti sanzioni: - a Caia Michele, la inibizione per mesi due; - a Cavallini Giovanni, la squalifica per mesi 6 (sei) prevalendo la sua posizione di calciatore sull’attività di fatto esplicata per il G.S.D. Ardenza; In applicazione dell’art. 23 del C.G.S. infligge a - a Luci Giuliano, Presidente,la inibizione per mesi 2(due); - a Bertozzi Pietro, Dirigente, la inibizione per mesi 1 (uno) - alla Società G.S.D. Ardenza di Livorno, l’ammenda di € 200,00(duecento).
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