COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.21 del 20.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 08 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti: – del calciatore Balsotti Mirko, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S; – della S.P.A.S. Staffoli A.S.D., Società di appartenenza del calciatore, per la conseguente responsabilità di carattere oggettivo.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.21 del 20.10.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
08 / P – stagione Sportiva 2011/2012.
Deferimento della Procura Federale nei confronti:
- del calciatore Balsotti Mirko, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S;
- della S.P.A.S. Staffoli A.S.D., Società di appartenenza del calciatore, per la conseguente responsabilità di carattere oggettivo.
Il G.S.T. presso la Delegazione provinciale di Pisa, nell’esaminare il rapporto reso dal D.G. della gara Chianti/ Staffoli, valida per il Campionato di III categoria, ha rilevato che il calciatore Mirko Balsotti è stato solo ammonito per “comportamento antisportivo” pur risultando dal medesimo rapporto che lo stesso, scavalcando la recinzione che divideva il pubblico dal terreno di gioco, ha partecipato alla rissa scatenatasi tra i sostenitori delle due squadre.
Il G.S., in fase istruttoria, ha acquisito, in data 26 marzo c.a., un supplemento di rapporto con il quale l’arbitro ha precisato che il Calciatore Balsotti “….è stato ammonito per comportamento antisportivo perché saltava la recinzione e si recava fuori dal terreno di gioco”.
Stante l’evidente connessione del gesto compiuto dal calciatore con la rissa in atto in quel momento, il Giudice ha ritenuto che il Balsotti avrebbe dovuto essere espulso, non ammonito, in applicazione della regola 12 delle norme sul Gioco del Calcio emanate dall’A.I.A., per cui ha effettuato il rinvio degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
L’Ufficio Inquirente ha disposto l’audizione dei tesserati coinvolti nella vicenda, nonché del D.G. e dello stesso Balsotti e, riconoscendo la fondatezza della segnalazione operata dal Giudice Territoriale, ha disposto il deferimento in esame.
Effettuate le convocazioni nei modi di rito il Presidente del Collegio dà atto che sono presenti:
- il calciatore Balsotti, assistito dall’Avvocato Enrico Cristiani del Foro di Pisa;
- la S.P.A.S. Staffoli A.S.D. in persona del Presidente Sig. Favini Giancarlo.
Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio.
- al calciatore Balsotti Mirko, la squalifica per 4 (quattro) giornate sulla pena base di giornate 6 (sei);
- alla Società la S.P.A.S. Staffoli A.S.D., in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di € 400,00 (quattrocento) sulla sanzione base di € 600,00 (seicento)
La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate, accoglie la proposta di accordo.
Di conseguenza
ORDINA
la applicazione delle seguenti sanzioni:
- al calciatore Balsotti Mirko, la squalifica per 4 (quattro) giornate di gara;
- alla Società la S.P.A.S. Staffoli A.S.D, in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di € 400,00 (quattrocento);
DISPONE
la chiusura del dibattimento.
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