COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.21 del 20.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA TOSCANA DI PRIMA CATEGORIA 04 /Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 12 del 08.09.2011) Reclamo della C.S.D. Poggio a Caiano 1909 avverso la sanzione inflitta dal G.S.T. al calciatore Orlando Michael fino al 22.12.2011 (3 mesi e mezzo)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.21 del 20.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA TOSCANA DI PRIMA CATEGORIA 04 /Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 12 del 08.09.2011) Reclamo della C.S.D. Poggio a Caiano 1909 avverso la sanzione inflitta dal G.S.T. al calciatore Orlando Michael fino al 22.12.2011 (3 mesi e mezzo) Con tempestivo reclamo la società Poggio a Caiano 1909, nella persona del Presidente sig. Massimiliano Martini, propone impugnazione avverso il provvedimento con il quale il G.S.T ha squalificato il calciatore Orlando Michael fino al 22.12.2011 (3 mesi e mezzo) “per avere afferrato il braccio del D.g. stringendolo e provocando lieve dolore”. La società reclamante non contesta l’illiceità della condotta del calciatore, ma ritiene che il comportamento tenuto dal suddetto tesserato in occasione della gara disputata il giorno 04.09.2011 vada collocato nell’esatto contesto in cui è stato compiuto allo scopo di verificare se il contatto fisico avvenuto tra l’arbitro ed il calciatore in questione fosse diretto a ledere l’incolumità fisica, e/o la dignità e reputazione del direttore di gara. In particolare, precisa che nel caso in esame la condotta del calciatore Orlando, esasperato per il grave infortunio subito appena un attimo prima da un suo compagno di squadra, sia consistita esclusivamente nel toccare il braccio dell’arbitro al solo scopo di richiamarne l’attenzione proprio sulle conseguenze lesive provocate dall’intervento dell’avversario tutt’altro che lieve. Argomenta altresì a difesa che in quell’occasione la squadra del Poggio a Caiano 1909 stava già perdendo due a zero e che il gesto del calciatore non mirava a ledere l’incolumità fisica dell’arbitro, né il di lui prestigio, ma il cui scopo era solo quello di richiamarne l’attenzione in relazione alle condizioni di un compagno di squadra che, a seguito di un fallo subito, era steso a terra ancora dolorante. Conclude il proprio ricorso chiedendo, in considerazione della genesi e della dinamica dei fatti, una riduzione della sanzione in quanto eccessiva e sproporzionata rispetto al fatto in sé considerato. In via istruttoria la società invoca l'audizione sia del Presidente, che del calciatore. Preliminarmente il Collegio giudicante ha deliberato in ordine alla richiesta di audizione presentata dalla società.Richiesta di audizione che ha trovato accoglimento solo nei confronti del presidente della società Poggio a Caiano 1909 e non nei confronti del calciatore Orlando Michael, in quanto il ricorso depositato risulta privo della sottoscrizione di quest’ultimo. All’udienza del 14.10.2011, previa rituale convocazione si sono presentati, in rappresentanza della società Poggio a Caiano 1909, sig. Bracali Alfredo, assistito e difeso dall’Avv. Stefano Belli, giusta delega in atti.Dopo aver illustrato i fatti oggetto di reclamo, il Presidente ha dato lettura del supplemento di rapporto reso dal D.G. a richiesta della Commissione; quindi, è stata data la parola al difensore della reclamante il quale, preso atto del contenuto del supplemento del D.g., ha ribadito l’eccessività della sanzione soprattutto per il contesto nel quale si sono svolti i fatti, insistendo per una riduzione.La Commissione, acquisiti gli elementi necessari per la decisione, si è riunita in camera di consiglio per la discussione, a seguito della quale rileva quanto segue. Il reclamo merita accoglimento.L'arbitro nel supplemento di rapporto ha precisato che “al 36’ del I° tempo il numero 11 Orlando Michael della società Poggio a Caiano 1909, dopo aver visto subire un fallo di gioco ai danni di un suo compagno, si dirigeva verso di me, che mi trovavo nel punto in cui era accaduto il fallo, protestando ed incitandomi ad espellere l’avversario….omissis….Nel momento in cui ho estratto il cartellino giallo per ammonire l’avversario, il sig. Orlando Michael afferrava il mio braccio stringendolo e provocandomi lieve dolore, continuando ad incitarmi ad espellere l’avversario”.Le suddette affermazioni sgombrano il campo da qualsiasi dubbio in ordine alla illiceità della condotta posta in essere dal giocatore, peraltro non contestata dalla reclamante. Si tratta, in sostanza, di stabilire se la sanzione comminata dal G.S.T. possa ritenersi congrua in relazione al comportamento tenuto dall’Orlando.Il Collegio rileva che l’arbitro afferma di aver subito un “seppur lieve” dolore.Elemento chiave che connota il gesto del calciatore nell’ambito delle condotte di violenza.Tuttavia, il contesto in cui detta condotta è stata posta in essere, non smentito dall’arbitro in sede di supplemento, conducono il Collegio ad una rivalutazione del gesto da operarsi in termini di attenuante.In considerazione di ciò, applicando i criteri costantemente seguiti da questa G.S., tenuto conto dell’attenuante di cui sopra e del fatto che si tratta di una sanzione “a tempo” e non “a giornate”, il Collegio delibera di ridurre la sanzione comminata al calciatore Orlando Michael per complessivi giorni 15(quindici). P.Q.M. la C.D.T.T. accoglie il reclamo; • Riduce la sanzione della squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Orlando Michael a complessivi mesi 3 (fino al 07.12.2011). • Dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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