COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.21 del 20.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 07 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Fabbroni Andrea, calciatore, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.; – della Società Fratta Santa Caterina A.S.D., Ente per il quale il calciatore era tesserato all’epoca dei fatti, per rispondere della responsabilità di carattere oggettivo (art. 4, c. 2, del C.G.S.).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.21 del 20.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 07 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Fabbroni Andrea, calciatore, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.; - della Società Fratta Santa Caterina A.S.D., Ente per il quale il calciatore era tesserato all’epoca dei fatti, per rispondere della responsabilità di carattere oggettivo (art. 4, c. 2, del C.G.S.). In riferimento al deferimento sopra indicato il Presidente del Collegio, rilevato che le convocazioni sono state eseguite nei modi di rito, dà atto che è presente unicamente la Società Fratta Santa Caterina in persona del Presidente Sig. Edo Tanganelli. E’ assente, malgrado rituale convocazione, il calciatore. La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto Procuratore, Avvocato Roberto Lombardi. Il deferimento trae origine dall’invio, da parte del G.S.T. Toscana, del rapporto del Commissario di campo allegato al referto della gara S.S.D. Virtus Asciano / A.S.D. Fratta S. Caterina, disputata in data 17.03.2011, valida per il Campionato di II categoria. Il G.S. ha rilevato la propria incompetenza in ordine a quanto contenuto nel rapporto del C.C. nella considerazione che si è trattato di fatto non risultante direttamente dal referto del D.G. perché verificatosi, durante il corso della gara, nello spazio antistante gli spogliatoi, quindi al di fuori della portata visiva dell’arbitro. La Procura Federale, assunte a verbale le dichiarazioni del calciatore Fabbroni e del Commissario di Campo, ha ritenuto sussistere le violazioni indicate sul capo di incolpazione. Prima dell’inizio del dibattimento il rappresentante della Società Fratta Santa Caterina dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopone alla attenzione del Collegio. - alla Società, in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di € 200,00 (duecento) sulla sanzione base determinata in € 300,00. La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità della sanzione indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione della sanzione dell’ammenda nella misura di € 200,00 (duecento) alla Società Fratta Santa Caterina. DISPONE la chiusura del dibattimento nei confronti di detto Ente. Proseguendo l’esame della questione con riferimento al calciatore, il rappresentante della Procura chiede il riaffermarsi del capo di incolpazione stante la dichiarazione confessoria del Fabbroni il quale, nell’ammettere “ di aver detto molte della frasi incriminate”, le giustifica con pretese provocazioni da parte del D.G. e dello stesso Commissario. Pone in evidenza la reiterazione degli atteggiamenti offensivi del calciatore nei confronti del D.G. dopo l’espulsione Conclude chiedendo che al Fabbroni venga inflitta la ulteriore squalifica per sei giornate di gara. In sede di decisione la C.D.T.T. ritiene doversi accogliere il deferimento stante: - la assoluta precisione delle indicazioni del Commissario di Campo in ordine alle offese ed alle minacce ricevute direttamente dal calciatore e da questi ulteriormente proferite in reiterazione, dopo l’allontanamento, nei confronti dell’arbitro; - le dichiarazioni rese dal calciatore il quale conferma di aver proferito ” per la maggior parte” quanto contestatogli. Precisa la C.D.T.T. che dal contesto delle dichiarazioni del Fabbroni vengono, in questa sede, escluse le offese e le minacce rivolte direttamente al D.G. perché tempestivamente ed opportunamente sanzionate dal G.S. il quale ha nel contempo tenuto conto dei colpi a mano aperta da questi subiti. Sotto il profilo dell’entità della sanzione da irrogare ritiene di doverla determinare tenendo conto della continuità degli episodi. P.Q.M. infligge, per i fatti addebitati, al calciatore Fabbroni Andrea una ulteriore squalifica per giornate 3 (tre) di gara. In applicazione dell’art. 23 del C.G.S. viene inflitta alla Società Fratta Santa Caterina l’ammenda nella misura di € 200,00 (duecento).
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