COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.23 del 27.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 10 Stagione Sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo Dell’associazione Calcio Dilettantistico Barberino Mugello, Avverso La Squalifica Inflitta Dal G.S.T. Al Calciatore Recati Simone Fino Al 23/10/2011 (C.U. N. 16 Del 28/09/2011).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.23 del 27.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 10 Stagione Sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo Dell'associazione Calcio Dilettantistico Barberino Mugello, Avverso La Squalifica Inflitta Dal G.S.T. Al Calciatore Recati Simone Fino Al 23/10/2011 (C.U. N. 16 Del 28/09/2011). L'Associazione Calcio Dilettantistico Barberino Mugello, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra riportato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro esterno, disputato contro l'Unione Sportiva Dilettantistica Casellina, in data 25 settembre 2011. Il G.S.T., nel relativo Comunicato Ufficiale, motivava così la propria decisione: “A seguito di decisione tecnica del D.G., da una distanza di 10 metri lanciava, senza violenza, con le mani il pallone verso l'arbitro”. Avverso tale decisione la Società in epigrafe proponeva rituale reclamo contestando, quanto alla volontarietà del gesto, la ricostruzione dei fatti e la quantificazione della sanzione ritenuta sproporzionata rispetto alla concreta lesività del gesto. Il giocatore, in un gesto di stizza, avrebbe infatti lanciato la palla all'indietro senza colpire il D.G. e, alla notifica del provvedimento, si sarebbe, immediatamente e correttamente, allontanato dal campo di giuoco. Pertanto, parte reclamante conclude per la riduzione della sanzione disciplinare adottata. Ad avviso di questa C.D. il reclamo non merita accoglimento. La C.D.T. riteneva necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e provvedeva a contattare per le vie brevi il D.G. che confermava la volontarietà del gesto; smentiva inoltre che il calciatore, al momento del lancio del pallone, gli rivolgesse le spalle affermando che il medesimo avrebbe lanciato volontariamente il pallone nella sua direzione. Occorre rilevare come, nel caso in esame, l'organo giudicante abbia avuto forti dubbi in ordine al possibile inasprimento della sanzione attraverso l'istituto della reformatio in pejus come stabilito dall'art. 36 comma III C.G.S. che così recita: “L'Organo di seconda istanza, se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.”. In effetti per consolidata giurisprudenza sportiva il gesto di calciare un pallone verso l'arbitro, senza che il medesimo venga attinto, è da sempre stato sanzionato con una squalifica minima di alcuni mesi (1 anno nel caso che il D.G. venga attinto). E' opportuno dunque richiamare ancora una volta le Società ad un attento vaglio delle concrete possibilità di esito positivo nel caso di reclamo della sanzione anche tenendo conto delle regole procedurali proprie del Diritto Sportivo. Le Società dovrebbero quindi valutare, nei casi in cui la decisione del D.G. possa essere considerata mite, anche la possibilità di non ricorrere al Giudice di secondo grado impedendo, con tale mancata impugnazione, qualsiasi ingerenza peggiorativa nella decisione. Nel caso concreto solo le concilianti dichiarazioni del D.G. in ordine alla assoluta mancanza di violenza nella condotta del giocatore Recati, associate alla oggettiva differenza tra la potenzialità lesiva di una palla violentemente calciata ed il semplice lancio, con le mani, di una sfera a 10 metri di distanza hanno mitigato le forti perplessità di tutti membri della Commissione disciplinare. La decisione del Giudice di primo grado, che specifica nella parte motiva di escludere la sussistenza del gesto violento, appare dunque condivisibile e pienamente confermata dal successivo accertamento istruttorio. Pur nella indubbia volontarietà del gesto - il giocatore, in quel momento, non si trovava di spalle ma stava guardando l'arbitro – la condotta deve esclusivamente inquadrarsi in un atteggiamento ingiustificabile di plateale stizza la cui sanzione appare certamente non eccessiva ma congrua. P.Q.M. La C.D.T., respinge il reclamo ordinando l’incameramento della relativa tassa.
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