COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.23 del 27.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA TOSCANA DI PRIMA CATEGORIA 11 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della ASD AULLESE avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Guarducci Giuseppe con una squalifica fino al 30/10/2011. C.U. n 16 del 29/09/2011.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.23 del 27.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA TOSCANA DI PRIMA CATEGORIA 11 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della ASD AULLESE avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Guarducci Giuseppe con una squalifica fino al 30/10/2011. C.U. n 16 del 29/09/2011. Nel corso del secondo tempo della gara “ Aullese – Lunigiana” il calciatore in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco per doppia ammonizione. Alla notifica del provvedimento offendeva ripetutamente l’arbitro e abbandonava il terreno di gioco solo grazie all’intervento dei propri dirigenti. All’uscita dal campo offendeva nuovamente il D.G. Per tale comportamento il calciatore in questione veniva squalificato fino al 30/10/2011, sanzione aggravata in quanto capitano. Avverso la decisione del G.S.T. propone reclamo la ASD AULLESE, lamentandosi della eccessiva severità del G.S. nel giudicare la condotta del proprio tesserato. Secondo la reclamante una volta espulso dal campo il giocatore in questione si toglieva la fascia da capitano,lanciandola verso un suo compagno, e si avvicinava all’arbitro soltanto per salutarlo. Si allontanava dal terreno di gioco senza l’intervento di alcun tesserato della società Aullese. Sentito per le vie brevi l’arbitro confermava le offese rivoltegli a qualche centimetro dal viso; confermava il fatto che il calciatore abbandonava il terreno di gioco solo grazie all’intervento dei propri dirigenti e compagni di sqadra. Inoltre il D.G. dichiarava che il giocatore, dopo essersi strappato la fascia da capitano,non la lanciava verso un suo compagno ma la scaraventava per terra come gesto di stizza. Dall’esame degli atti del procedimento emerge in maniera chiara la condotta posta in essere dal tesserato in oggetto. Condotta che appare a questa Commissione Disciplinare anche più grave rispetto al provvedimento sanzionatorio del G.S. Pertanto anche alla luce di quanto dichiarato dall’arbitro, sentito per le vie brevi, si ritiene che nel caso di specie vi siano tutti i presupposti per una reformatio in peius della decisione appellata, ex art.36 comma 3 c.g.s Per tale motivo si ritiene più conforme alla condotta posta in essere una squalifica fino al 15/11/2011. P.Q.M. Questa C.D. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa. Dispone che la squalifica inflitta in primo grado fino al 31/10/2011, sia da aumentarsi fino al 15/11/2011.
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