COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.23 del 27.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 14 – Stagione Sportiva 2011/2012reclamo Sant’albino Terme Avverso Le Seguenti Sanzioni – Pellegrini Omar Squalifica Fino Al 15112011 – Fe Nicola Squalifica Fino Al 31102011 (C.U. N° 14 Del 5102011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.23 del 27.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 14 – Stagione Sportiva 2011/2012reclamo Sant’albino Terme Avverso Le Seguenti Sanzioni - Pellegrini Omar Squalifica Fino Al 15112011 - Fe Nicola Squalifica Fino Al 31102011 (C.U. N° 14 Del 5102011) Reclama la ASS. POL. Sant’Albino Terme avverso le sanzioni in oggetto comminate dal G.S. territoriale di Siena con le seguenti motivazioni: Per il Pellegrini:” Al momento della notifica dell’espulsione di un suo compagno afferrava con forza il braccio del D.G. e tirando lo abbassava nel tentativo di impedire l’espulsione. Lo strattone non provocava dolore anche operato con discreta forza”. Per il Fe:” A gioco fermo si rivolgeva verso la panchina avversaria offendendo e minacciando verbalmente i componenti. Alla notifica dell’espulsione si avvicinava al D.G. fino al contatto del petto con quello del D.G. stesso senza procurargli dolore”. Reclama la società, non contestando gli episodi in sè, ammessi nella loro dinamica, ma contestando che tali episodi possano essere riconducibili ad intenti violenti, lamenta inoltre che, per gare di coppa siano irrogate sanzioni a tempo estremamente penalizzanti. Allega infine decisioni di altri G.S. che, a dire della reclamante, hanno sanzionato episodi più gravi con sanzioni più miti. La C.D. esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo stesso. Gli episodi contestati ai due calciatori, seppure rientranti in quelli che avvengono purtroppo assai di frequente sui campi di calcio, tendono sostanzialmente a ledere la dignità arbitrale. Non sono infatti tollerabili, e lo sono sempre meno, episodi che, platealmente, mettano in discussione, l’autorità del D.G. a nulla rilevando che si vedano sempre più spesso in TV, come afferma la società reclamante. Gli atteggiamenti di aperta sfida e di dissenso, non formulato nelle giuste maniere, devono essere severamente sanzionati, proprio perchè un insano spirito emulativo possa far proliferare tali episodi. Analogamente il fatto che certi episodi siano spesso effettuati in gare di coppa (o addirittura in tornei), fa ritenere come si ritenga che tali competizioni siano quasi un ambito a sè stante ove si possa fare qualsiasi cosa tanto “la squalifica si sconta in coppa”. Se tale principio, sancito dall’ordinamento sportivo, è valido per la squalifica di una o due gare, non può esserlo per sanzioni più severe che, se applicate solo per le gare di coppa, non risulterebbero afflittive, nè sarebbero di esempio per la categoria. Il principio di afflittività della sanzione è pertanto alla base delle sanzioni inflitte, nè più nè meno che se tali episodi, anzichè essere stati commessi in coppa, fossero stati commessi in campionato. Anche in ordine ai precedenti citati, che la C.D. ben conosce, bisogna rilevare come l’autonomia del Giudice sia principio basilare di ogni ordinamento, e l’uniformità di sanzione può essere, non pretesa, ma auspicata, solo dal medesimo giudice. Sulle sanzioni impugnate, posto che nemmeno la reclamante le contesta in fatto, vanno esaminate solo sul quantum. Alla luce delle considerazioni ante svolte tali sanzioni appaiono congrue e ben commisurate ai fatti. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it