COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.24 del 04311.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 23 stagione sportiva 2011/2012Gara Apuania Calcio – Atletico Terrarossa (2-1) del 9/10/2011. Campionato di seconda categoria. In C.U. n.19 del 13/10/2011 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.24 del 04311.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 23 stagione sportiva 2011/2012Gara Apuania Calcio – Atletico Terrarossa (2-1) del 9/10/2011. Campionato di seconda categoria. In C.U. n.19 del 13/10/2011 C.R.T. Reclama la società Atletico Terrarossa avverso la squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Sechi Roberto per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario. La reclamante ritiene eccessiva la sanzione in quanto la condotta del proprio calciatore deve essere inquadrata nella fattispecie di un “normale fallo di gioco”. Chiede pertanto la riduzione della squalifica. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma la volontarietà del colpo inferto all’avversario dal Sechi a palla lontana così come specificato anche in prime cure. La C.D.T.T. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. La versione arbitrale appare assolutamente chiara e precisa ed il suo valore di prova privilegiata supera ogni altra possibile interpretazione della situazione di fatto così come narrata. D’altro canto, quanto asserito dalla reclamante, appare generico e non risolutivo al fine di prospettare una situazione diversa da quella emergente dagl’atti. In punto di quantificazione della sanzione si rileva come la stessa sia stata correttamente calibrata dal G.S. in relazione al dettato normativo ed ai fatti contestati. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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