COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.24 del 04311.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 24 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 19 del 13.10.2011) Reclamo della Società Scandicci Calcio S.r.l. avverso la sanzione della squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Gueye Elhadji per tre gare.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.24 del 04311.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 24 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 19 del 13.10.2011) Reclamo della Società Scandicci Calcio S.r.l. avverso la sanzione della squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Gueye Elhadji per tre gare. Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inviato agli Uffici del C.R.T. in data 18.10.2011 la società Scandicci Calcio S.R.L., nella persona del Presidente Fabio Rorandelli, ha impugnato il provvedimento sanzionatorio comminato dal G.S.Territoriale al proprio tesserato, sig. Gueye Elhadji, con il quale quest’ultimo è stato squalificato per tre gare “per condotta violenta verso un avversario”. Di seguito si riportano le argomentazioni poste dalla reclamante a sostegno della propria tesi difensiva.La società Scandicci Calcio S.R.L. contesta la dinamica dei fatti riportata dall’arbitro nel referto gara, motivando la richiesta di riduzione della squalifica comminata con il provvedimento impugnato sostenendo l’involontarietà del gesto del Gueye e ritenendo che l’urlo emesso dal giocatore avversario colpito possa aver indotto l’arbitro ad adottare il provvedimento di espulsione, in quanto quest’ultimo era lontano dall’azione e non poteva vedere la dinamica dei fatti. Segnala, inoltre, che il Gueye nella passata stagione, tra gare disputate con la categoria Allievi “B” e la categoria Allievi Regionali, abbia collezionato solo tre ammonizioni. Ad avvalorare la tesi della correttezza e della lealtà del comportamento tenuto dai propri giocatori, la società riporta i punteggi delle classifiche disciplinari della passata stagione chiedendo, nel contempo, di essere uditi. All’udienza del 28 ottobre 2011, previa rituale, convocazione si è presentato, in rappresentanza della società Scandicci Calcio S.r.l., il Presidente Fabio Rorandelli il quale, riportandosi ai motivi del ricorso e preso atto di quanto emerso dal supplemento di rapporto, ha chiesto clemenza per il calciatore Gueye tenuto conto del fatto che si è trattato di un comportamento di lieve entità e che il giocatore avversario non ha riportato conseguenze fisiche. La Commissione, istruita la pratica ed acquisita la documentazione probatoria, si è riunita in camera di consiglio per la discussione, a seguito della quale rileva che le argomentazioni difensive esposte dalla reclamante si palesano infondate in fatto ed in diritto. L’arbitro con il supplemento di rapporto richiesto dalla Commissione ha precisato che “al 30’ del primo tempo il n. 11 Gueye Elhadji, della società Scandicci, con il pallone Non in gioco, e in attesa dell’esecuzione di una rimessa dalla linea laterale da parte della società Scandicci, colpiva in modo VOLONTARIO con una gomitata all’altezza dello stomaco un avversario che, a causa del colpo ricevuto, era costretto ad abbandonare il terreno di gioco per essere soccorso dal massaggiatore e a farvi rientro…solo dopo circa due minuti dalla ripresa dello stesso”. Risulta pertanto evidente di come l’arbitro abbia potuto vedere la dinamica fattuale oggetto di contestazione, precisando in modo chiaro e puntuale gli elementi di spazio e di tempo che l’hanno caratterizzata, indicando in modo non equivoco l’animus del giocatore nel compiere tale gesto. Alla luce delle suesposte considerazioni, la richiesta di riduzione non può trovare accoglimento, in ragione del fatto che la normativa di riferimento stabilisce come minimo la sanzione di tre giornate di squalifica in caso di condotta violenta. Il C.G.S. stabilisce infatti, all’art. 19, comma 4, in tema di “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società”, stabilisce che: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti”. Per buona pace della reclamante, occorre rilevare che se il calciatore avversario colpito dalla gomitata avesse subito conseguenze fisiche, per la suddetta fattispecie avrebbe potuto trovare applicazione il disposto di cui alla lett. d) dell’art. 19 C.g.S. in tema di “condotte di particolare violenza”, che prevede una sanzione minima di 5 giornate. P.Q.M. la C.D.T.T.: • rigetta il reclamo proposto dalla società Scandicci Calcio S.R.L., confermando la squalifica comminata dal G.S.Territoriale di tre giornate al calciatore Gueye Elhadji; • dispone l’incameramento della tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it