COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 21/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SSD PARLESCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA LONGOBARDA SELCI LAMA – PARLESCA DISPUTATA IL 25.09.2011 A SELCI LAMA – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.30 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 28/09/2011, PUBBLICATO IN PARI DATA. L’INIBIZIONE AL DIRIGENTE CARLETTI STEFANO FINO AL 30/06/2012.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 21/10/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SSD PARLESCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA
LONGOBARDA SELCI LAMA - PARLESCA DISPUTATA IL 25.09.2011 A SELCI LAMA -
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.30 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 28/09/2011, PUBBLICATO IN PARI DATA.
L’INIBIZIONE AL DIRIGENTE CARLETTI STEFANO FINO AL 30/06/2012.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20 ottobre 2011, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva il reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della
sanzione al loro tesserato.
Alla udienza era presente l’arbitro, assistito dal rappresentante AIA Tatangelo Alberto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso dell’audizione, l’arbitro ha confermato integralmente i fatti e la condotta posta in essere
dal Dirigente accompagnatore Stefano Carletti, così come descritti nel predetto referto, relativi agli
insulti, alle minacce subite e all’intento del Carletti di colpirlo, non riuscendovi solo perché bloccato
da alcuni giocatori di entrambi le squadre.
Stante la gravità dei fatti, commessi per altro da un Dirigente accompagnatore, il provvedimento
reclamato merita integrale conferma.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, confermando le decisioni adottate dal G.S.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO
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