COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 28/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SS PARLESCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTE D’ASSI – PARLESCA DISPUTATA A GUALDO TADINO IL 09.10.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.36 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 12.10.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA PER 4 GARE AL CALCIATORE MINELLI DAVID.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 28/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SS PARLESCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTE D’ASSI - PARLESCA DISPUTATA A GUALDO TADINO IL 09.10.2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.36 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 12.10.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA PER 4 GARE AL CALCIATORE MINELLI DAVID. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27 ottobre 2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva il reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della sanzione al loro tesserato. Alla udienza era presente l’arbitro, assistito dal rappresentante AIA Alberto Tatangelo. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha integralmente confermato quanto dal medesimo dichiarato nel referto, ribadendo il comportamento violento posto in essere dal calciatore Minelli David, il quale, a fine gara, si aggrappava sulla rete di recinzione colpendo con un pugno alla testa un sostenitore posizionato fuori dal terreno di gioco. La sanzione comminata dal G.S. appare congrua rispetto al fatto e come tale meritevole di integrale conferma. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, confermando le decisioni adottate dal G.S..Dispone incamerarsi la tassa reclamo
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