COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 04/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S. SELCI NARDI IN RIFERIMENTO ALLA GARA SELCI NARDI – PETRIGNANO DISPUTATA A SELCI UMBRO IL 16.10.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.39 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 19.10.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’INIBIZIONE AL DIRIGENTE TAPINASSI ENZO FINO AL 31.01.2013.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 04/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S. SELCI NARDI IN RIFERIMENTO ALLA GARA SELCI NARDI - PETRIGNANO DISPUTATA A SELCI UMBRO IL 16.10.2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.39 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 19.10.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’INIBIZIONE AL DIRIGENTE TAPINASSI ENZO FINO AL 31.01.2013. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03 novembre 2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva il reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della sanzione al loro tesserato. Alla udienza era presente l’arbitro, assistito dal rappresentante AIA Alberto Tatangelo. MOTIVI DELLA DECISIONE Sostiene la società nel proprio reclamo che il dirigente Tapinassi Enzo non avrebbe in alcun modo posto in essere i comportamenti addebitati. Risulta invero, dal referto di gara e dai chiarimenti forniti in sede di audizione dall’arbitro, che il suddetto dirigente lo ha senza ombra di dubbio reiteratamente offeso e minacciato, successivamente strattonato ed infine calpestato con violenza un piede provocandogli anche momentaneo dolore. A parere di questa Commissione la sanzione inflitta dal G.S. al Tapinassi appare equa e commisurata alla gravità dei fatti, per di più posti in essere da un dirigente e, quindi, meritevole di integrale conferma. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it