COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 04/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA ACD GRIFO CANNARA IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO CANNARA – V. SPOLETO DISPUTATA A CANNARA IL 15.10.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.39 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 19.10.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE BORGHI LUCA PER QUATTRO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 04/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA ACD GRIFO CANNARA IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO CANNARA – V. SPOLETO DISPUTATA A CANNARA IL 15.10.2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.39 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 19.10.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE BORGHI LUCA PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03 novembre 2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva il reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della sanzione al loro tesserato. Alla udienza non era presente l’arbitro, il quale giustificava la sua assenza per impegni di lavoro, mentre era presente il rappresentante della società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Presa visione degli atti ufficiali della gara in particolare del referto arbitrale i fatti risultano pacifici, in riferimento alla spintonata all’avversario e alla leggera manata al volto del predetto avversario poste in essere dal calciatore Borghi al termine della gara. Ciò posto tale episodio sicuramente da censurarsi, in ogni caso a ben vedere non ha comunque prodotto alcuna conseguenza fisica al calciatore avversario così da configurarlo come un atto di particolare violenza. Alla luce di quanto precede appare equo contenere la sanzione comminata dal G.S. al calciatore Luca Borghi in tre giornate di squalifica. P.Q.M. La Commissione Disciplinare riduce la squalifica al calciatore Luca Borghi a tre giornate di gara.Dispone restituirsi la tassa reclamo
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