COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 DEL 20/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL: • SIGNOR PARIS GIAMPIERO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRO CELANO, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. PATANE’ MAURIZIO, TECNICO ABILITATO, DI ESSERE INSERITO QUALE ALLENATORE NELLE DISTINTE DEGLI INCONTRI DEL 12.9.2010 E 26.9.2010, DISPUTATI DALLA A.S.D. PRO CELANO, NON IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA STESSA SOCIETÀ, PERFEZIONAMENTO AVVENUTO SOLAMENTE IL 22.10.2010, NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. BRAGHINI EMILIO, TECNICO ABILITATO, DI ESSERE INSERITO QUALE ALLENATORE NELLE DISTINTE DEGLI INCONTRI DEL 9.1.2011, 30.1.2011 E 6.3.2011, DISPUTATI DALLA A.S.D. PRO CELANO, NON IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA STESSA SOCIETÀ; • SIG. COCOCCIA FABRIZIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING PESCINA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38, COMMA 1 ED ART. 35, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO PER IL SETTORE TECNICO ED IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMI 1 E 4, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, ESSENDO A CONOSCENZA E, QUINDI, CONSENTENDO AL SIG. PATANE’ MAURIZIO, A PARTIRE DAL GENNAIO 2011, DI SVOLGERE ATTIVITÀ PER LA A.S.D. SPORTING PESCINA, SEBBENE LO STESSO FOSSE IN COSTANZA DI TESSERAMENTO PER LA MEDESIMA STAGIONE SPORTIVA, CON LA CONSORELLA A.S.D. PRO CELANO 2006 E, QUINDI, NON AVESSE TITOLO PER SVOLGERLA, NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. ZAURI FRANCO, TECNICO ABILITATO, DI ESSERE INSERITO QUALE ALLENATORE NELLE DISTINTE DEGLI INCONTRI DEL 19.9.2010, 10.10.2010, 14.11.2010, 5.12.2010 E 16.1.2011, DISPUTATI DALLA A.S.D. SPORTING PESCINA, NON IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA STESSA SOCIETÀ, PERFEZIONAMENTO AVVENUTO SOLAMENTE IL 24.1.2011; • SOCIETÀ A.S.D. PRO CELANO 2006 E A.S.D. SPORTING PESCINA LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LE CONDOTTE ASCRIVIBILI AI PROPRI PRESIDENTI E TECNICI, RISPETTIVAMENTE PARIS GIAMPIERO E BRAGHINI EMILIO / COCOCCIA FABRIZIO E ZAURI FRANCO, NONCHÉ PER LA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL TECNICO PATANE’ MAURIZIO.
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