COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 DEL 20/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. COLOGNA SPIAGGIA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 200,00 E €300,00, INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLE GARE COLOGNA SPIAGGIA / ORTIGIA E COLOGNA SPIAGGIA / JAGUAR DISPUTATE RISPETTIVAMENTE IL 18/09/11 E IL 25/9/11 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE “A” (C.U. N°14 del 19/9/2011 e C.U. N° 16 DEL 29/09/11 –– COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 DEL 20/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. COLOGNA SPIAGGIA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 200,00 E €300,00, INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLE GARE COLOGNA SPIAGGIA / ORTIGIA E COLOGNA SPIAGGIA / JAGUAR DISPUTATE RISPETTIVAMENTE IL 18/09/11 E IL 25/9/11 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE “A” (C.U. N°14 del 19/9/2011 e C.U. N° 16 DEL 29/09/11 –– COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appelli ritualmente proposti, la Società A.S.D. Cologna Spiaggia ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. per: intemperanze dei sostenitori della stessa nei confronti di un giocatore avversario e di un A.A. nel secondo tempo; nonché, perché a fine gara due sostenitori rivolgevano ingiurie alla terna arbitrale, ai loro familiari ed agli Organi Federali e ne ostacolavano la partenza con l’auto, della stessa terna arbitrale, tra l’indifferenza dei dirigenti locali. Ha dedotto l’appellante che i fatti riferiti non risultavano essere veritieri e che chiedevano pertanto la revoca dei provvedimenti adottati dal primo Giudice. Osserva la Commissione che, preliminarmente, i due ricorsi devono essere riuniti per evidenti ragioni di connessioni e che le sanzioni inflitte devono essere lievemente ridotte non essendo i fatti contestati di particolare gravità. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre le ammende inflitte alla Società A.S.D. Cologna Spiaggia ad € 300,00 e dispone restituirsi le tasse versate.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it