COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 DEL 27/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. U.S. S. SALVO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA S. SALVO / FRANCAVILLA, DISPUTATA IL 25.9.2011 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N° 16 del 29.09.2011 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 DEL 27/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. U.S. S. SALVO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA S. SALVO / FRANCAVILLA, DISPUTATA IL 25.9.2011 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N° 16 del 29.09.2011 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. U.S. San Salvo ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per avere, propri sostenitori, nel corso della gara, lanciato nei pressi di un A.A. petardi che esplodevano senza provocare conseguenze e per avergli, nel corso del secondo tempo, rivolto frasi ingiuriose, attingendolo anche con acqua in varie parti del corpo. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, chiedendone la riduzione, tenuto conto che i fuochi pirotecnici sarebbero stati esplosi in occasione delle due reti segnate e che gli spruzzi d’acqua non sarebbero stati indirizzati all’A.A. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento, in quanto il primo giudice ha inflitto la sanzione minima prevista dall’art. 12, comma VI, C.G.S., di € 500,00, aumentata di € 300,00 per il comportamento gravemente offensivo tenuti dai propri sostenitori. La sanzione inflitta deve ritenersi, pertanto, congrua e deve essere integralmente confermata in questa sede. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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