COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 DEL 03/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIG. MALVONE AURELIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ MORRO D’ORO CALCIO S.R.L., LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E 8, COMMI 9 E 15, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F., PER NON AVERE OTTEMPERATO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DI CUI AL C.U. N°108 DEL 4.01.11, EMESSA ALL’ESITO DEL CONTENZIOSO FRA LA PREDETTA SOCIETÀ SPORTIVA ED IL PROPRIO GIOCATORE, SIG. ZAMPARINI FLAVIO, NONCHÉ PER NON AVERE OTTEMPERATO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DI CUI AL C.U. N°67/CAE, EMESSA ALL’ESITO DEL CONTENZIOSO FRA LA PREDETTA SOCIETÀ SPORTIVA ED IL PROPRIO GIOCATORE, SIG. KRISTIAN BONAVENTURI, NONCHE’, INFINE, PER NON AVERE OTTEMPERATO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DI CUI AL C.U. N° 108 DEL 4.01.11, EMESSA ALL’ESITO DEL CONTENZIOSO FRA LA PREDETTA SOCIETÀ SPORTIVA ED IL PROPRIO GIOCATORE, SIG. FABIO LEONI; – DELLA SOCIETA’ MORRO D’ORO CALCIO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER GLI ILLECITI DISCIPLINARI ASCRITTI AL PROPRIO PRESIDENTE.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 DEL 03/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: - DEL SIG. MALVONE AURELIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ MORRO D’ORO CALCIO S.R.L., LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E 8, COMMI 9 E 15, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F., PER NON AVERE OTTEMPERATO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DI CUI AL C.U. N°108 DEL 4.01.11, EMESSA ALL’ESITO DEL CONTENZIOSO FRA LA PREDETTA SOCIETÀ SPORTIVA ED IL PROPRIO GIOCATORE, SIG. ZAMPARINI FLAVIO, NONCHÉ PER NON AVERE OTTEMPERATO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DI CUI AL C.U. N°67/CAE, EMESSA ALL’ESITO DEL CONTENZIOSO FRA LA PREDETTA SOCIETÀ SPORTIVA ED IL PROPRIO GIOCATORE, SIG. KRISTIAN BONAVENTURI, NONCHE’, INFINE, PER NON AVERE OTTEMPERATO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DI CUI AL C.U. N° 108 DEL 4.01.11, EMESSA ALL’ESITO DEL CONTENZIOSO FRA LA PREDETTA SOCIETÀ SPORTIVA ED IL PROPRIO GIOCATORE, SIG. FABIO LEONI; - DELLA SOCIETA’ MORRO D’ORO CALCIO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER GLI ILLECITI DISCIPLINARI ASCRITTI AL PROPRIO PRESIDENTE. Con note del 26.5.11 e del 5.7.11, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte. Con raccomandata A.R. del 26.9.11, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento era fissata per il giorno 31.10.11, alle ore 16,30, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. All’odierna udienza compariva il solo rappresentante della Procura, Avv. Antonio Villani, il quale, dopo avere illustrato le ragioni del deferimento, concludeva per l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Malvone Aurelio, mesi sei di inibizione ex art. 8, comma 10 ed art. 15, C.G.S. e, nei confronti della Società Morro D’Oro Calcio, penalizzazione di punti due in classifica da scontarsi nel prossimo campionato della categoria di riferimento ed ammenda di € 3.500,00, ex art. 8, comma 9 ed art. 15, C.G.S. Osserva preliminarmente la Commissione che la Società Morro D’Oro Calcio è stata dichiarata inattiva con provvedimento del 29.7.11 (Comunicato Ufficiale n° 5 del C.R. Abruzzo), onde deve dichiararsi il non luogo a provvedere nei confronti della medesima. La responsabilità del Presidente Malvone Aurelio, invece, risulta ex actis, nonché dal suo contegno nel presente procedimento, nel quale è rimasto contumace e non ha fatto pervenire memorie difensive. La Commissione ritiene, quindi, equo infliggere nei confronti dello stesso la sanzione dell’inibizione per mesi sei. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA il non luogo a provvedere nei confronti della Società Morro D’Oro Calcio e di infliggere al Sig. Malvone Aurelio, l’inibizione per mesi sei. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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