COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 DEL 03/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIGNOR CENTI SEGATORE GIOVANNI, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.C. PIANOLA A.S.D., LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE SIA ALL’ART. 23, COMMA 1, N.O.I.F., SIA AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16, LETTERA L E 29 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO PER AVERE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2010 – 2011, ASSUNTO LA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.C. PIANOLA A.S.D., IN ASSENZA DI REGOLARE E NECESSARIA ABILITAZIONE, NONCHÉ’ PER ESSERE STATO INSERITO NELLE LISTE UFFICIALI DI GARA DEL 10.10.10 E DEL 28.11.10 DELLA A.C. PIANOLA A.S.D., CON LA QUALIFICA DI MASSAGGIATORE, IN CARENZA DEI REQUISITI PREVISTI E, QUINDI, DEI TITOLI ABILITATIVI PROFESSIONALI, COSÌ COME RICHIESTO DALLA NORMATIVA DI SETTORE; – DEL SIGNOR CENTI SEGATORE CESARE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.C. PIANOLA A.S.D., LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 23, COMMA 1, N.O.I.F. ED ART. 35, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, PER AVERE CONSENTITO AL SIG. CENTI SEGATORE GIOVANNI DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE PUR NON AVENDONE TITOLO E PER AVERE PERMESSO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO CHE IL SIG. PILOLLI MARIO ASSUMESSE SOLO FORMALMENTE LA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.C. PIANOLA A.S.D., CONSENTENDO L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AD UN SOGGETTO SPROVVISTO DELLA NECESSARIA ABILITAZIONE RILASCIATA DAL SETTORE TECNICO, NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO, ANCHE IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16, LETTERA L E 29 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, AL SIG. CENTI SEGATORE GIOVANNI DI ESSERE INSERITO NELLE LISTE UFFICIALI DI GARA DEL 10.10.10 E DEL 28.11.10 DELLA A.C. PIANOLA A.S.D., CON LA QUALIFICA DI MASSAGGIATORE, IN CARENZA DEI REQUISITI PREVISTI E, QUINDI, DEI TITOLI ABILITATIVI PROFESSIONALI, COSÌ COME RICHIESTO DALLA NORMATIVA DI SETTORE; – DELLA SOCIETÀ A.C. PIANOLA A.S.D. LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LE CONDOTTE ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE ED AI PROPRI TESSERATI.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 DEL 03/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIGNOR CENTI SEGATORE GIOVANNI, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.C. PIANOLA A.S.D., LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE SIA ALL’ART. 23, COMMA 1, N.O.I.F., SIA AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16, LETTERA L E 29 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO PER AVERE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2010 – 2011, ASSUNTO LA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.C. PIANOLA A.S.D., IN ASSENZA DI REGOLARE E NECESSARIA ABILITAZIONE, NONCHÉ’ PER ESSERE STATO INSERITO NELLE LISTE UFFICIALI DI GARA DEL 10.10.10 E DEL 28.11.10 DELLA A.C. PIANOLA A.S.D., CON LA QUALIFICA DI MASSAGGIATORE, IN CARENZA DEI REQUISITI PREVISTI E, QUINDI, DEI TITOLI ABILITATIVI PROFESSIONALI, COSÌ COME RICHIESTO DALLA NORMATIVA DI SETTORE; - DEL SIGNOR CENTI SEGATORE CESARE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.C. PIANOLA A.S.D., LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 23, COMMA 1, N.O.I.F. ED ART. 35, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, PER AVERE CONSENTITO AL SIG. CENTI SEGATORE GIOVANNI DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE PUR NON AVENDONE TITOLO E PER AVERE PERMESSO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO CHE IL SIG. PILOLLI MARIO ASSUMESSE SOLO FORMALMENTE LA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.C. PIANOLA A.S.D., CONSENTENDO L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AD UN SOGGETTO SPROVVISTO DELLA NECESSARIA ABILITAZIONE RILASCIATA DAL SETTORE TECNICO, NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO, ANCHE IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16, LETTERA L E 29 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, AL SIG. CENTI SEGATORE GIOVANNI DI ESSERE INSERITO NELLE LISTE UFFICIALI DI GARA DEL 10.10.10 E DEL 28.11.10 DELLA A.C. PIANOLA A.S.D., CON LA QUALIFICA DI MASSAGGIATORE, IN CARENZA DEI REQUISITI PREVISTI E, QUINDI, DEI TITOLI ABILITATIVI PROFESSIONALI, COSÌ COME RICHIESTO DALLA NORMATIVA DI SETTORE; - DELLA SOCIETÀ A.C. PIANOLA A.S.D. LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LE CONDOTTE ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE ED AI PROPRI TESSERATI. Con nota del 3.8.11, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte. Con racc. A.R. del 12.09.11, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 31.10.11, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla suddetta udienza compariva il rappresentante della Procura, Avv. Antonio Villani, nonché il Sig. Centi Segatore Cesare, per se stesso ed in rappresentanza anche della Società deferita, in qualità di Presidente, nonché il Sig. Centi Segatore Giovanni. I soggetti deferiti chiedevano ai sensi dell’art. 23 C.G.S. l’applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti, sanzioni che venivano concordate nella misura di mesi due di inibizione a carico del Sig. Centi Segatore Cesare, mesi due di squalifica a carico del Sig. Centi Segatore Giovanni ed € 400,00 di ammenda a carico della Società A.C. Pianola A.S.D. La Commissione ritenuta corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, visto l’art. 23 C.G.S., DELIBERA a richiesta delle parti, di infliggere al Sig. Centi Segatore Cesare la inibizione di mesi due, al Sig. Centi Segatore Giovanni la squalifica di mesi due ed alla A.C. Pianola A.S.D. l’ammenda di € 400,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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