COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 DEL 03/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S.D. CASOLI DI ATRI AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE GARROZZO VITO IN RELAZIONE ALLA GARA CIVITELLA ROVETO / CASOLI DI ATRI DISPUTATA IL 16/10/11 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE A (C.U. N°19 del 20.10.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 DEL 03/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S.D. CASOLI DI ATRI AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE GARROZZO VITO IN RELAZIONE ALLA GARA CIVITELLA ROVETO / CASOLI DI ATRI DISPUTATA IL 16/10/11 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE A (C.U. N°19 del 20.10.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società S.S.D. Casoli Di Atri ha impugnato il provvedimento sopra indicato, adottato dal G.S. poiché il calciatore, espulso nel corso del secondo tempo per avere colpito un avversario con un violento calcio, a fine gara, atteso l’arbitro davanti agli spogliatoi, protestava in maniera particolarmente smodata rivolgendogli offese. Ha dedotto l’appellante che il direttore di gara avrebbe scambiato per un gesto violento il semplice tentativo del proprio tesserato di sottrarre il pallone dalle gambe di un avversario che lo tratteneva con il palese intendimento di perdere tempo e che, proprio per spiegare l’accaduto, a fine gara, chiedeva spiegazioni all’arbitro. Ha concluso, pertanto, per la riduzione della sanzione. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non meritevole di accoglimento, atteso che la versione dei fatti fornita dalla società appellante, non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara in possesso di questo Comitato. L’arbitro della gara, infatti, ha specificato nel suo referto, oltre a quanto riportato nella motivazione della decisione impugnata, di essere stato attinto con un dito sul petto. Da quanto sopra, consegue che la sanzione deve essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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