COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 DEL 03/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. S. SALVO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE ALBERICO ALMERINDO IN RELAZIONE ALLA GARA FLACCO PORTO PESCARA / S. SALVO DISPUTATA IL 16/10/11 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI, (C.U. N°19 del 20.10.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 DEL 03/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. S. SALVO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE ALBERICO ALMERINDO IN RELAZIONE ALLA GARA FLACCO PORTO PESCARA / S. SALVO DISPUTATA IL 16/10/11 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI, (C.U. N°19 del 20.10.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello inviato a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. del 25.10.11, la Società S. Salvo ha impugnato il provvedimento sopra indicato, adottato dal G.S. per essersi il calciatore, dopo avere commesso un fallo di gioco, avventato contro l’avversario colpendolo al volto con una testata. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 33, commi V e IX, C.G.S, in quanto sottoscritto da soggetto non autorizzato a rappresentare la società, con conseguente preclusione del suo esame nel merito. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello poiché inammissibile, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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