COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 18/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 5. RICORSO SIG. SCIDA’ LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 SEGUITO GARA ISONZO CALCIO/STILESE A TASSONE DEL 27.03.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 131 del 13.4.2011)
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 18/10/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
5. RICORSO SIG. SCIDA’ LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 SEGUITO GARA ISONZO
CALCIO/STILESE A TASSONE DEL 27.03.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria –
Com. Uff. n. 131 del 13.4.2011)
La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Scidà Luciano. Dispone
incamerarsi la tassa reclamo.
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