COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 18/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 1) RICORSO A.S.D. SAN MICHELE MALVITO PER REVISIONE/REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: PERDITA DELLA GARA PER 0 – 3 ; ¬ AMMENDA DI € 350,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA F.C. CLETO/A.S.D. SAN MICHELE MALVITO DEL 5.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo preso il Comitato Provinciale di Cosenza – Com. Uff. n. 25 del 9.3.2011 – Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 131 del 13.4.2011)

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 18/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 1) RICORSO A.S.D. SAN MICHELE MALVITO PER REVISIONE/REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: PERDITA DELLA GARA PER 0 – 3 ; ¬ AMMENDA DI € 350,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA F.C. CLETO/A.S.D. SAN MICHELE MALVITO DEL 5.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo preso il Comitato Provinciale di Cosenza – Com. Uff. n. 25 del 9.3.2011 – Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 131 del 13.4.2011) La C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. San Michele Malvito di Malvito (Cosenza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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