COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 18/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO nr.6 del Sig. CLORO Costanzo (società Reggio Sud 2004) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.30 del 29.09.2011 ( inibizione fino al 28 Marzo 2012).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 18/10/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO nr.6 del Sig. CLORO Costanzo (società Reggio Sud 2004)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.30
del 29.09.2011 ( inibizione fino al 28 Marzo 2012).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante;
CONSIDERATO
che le violazioni contestate al reclamante trovano conferma nel rapporto dell’arbitro e degli assistenti;
che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è eccessiva con riferimento ai fatti effettivamente accaduti;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione inflitta al dirigente CLORO Costanzo fino al 28 GENNAIO 2012 e dispone
restituirsi la tassa reclamo.
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