COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 18/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.7 della Società A.S.D. CARIATI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.30 del 29.09.2011 (ammenda di € 330,00 e DIFFIDA; squalifica del calciatore BAFFA Nicodemo per CINQUE gare; squalifica del calciatore RUSSO Luciano per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 18/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.7 della Società A.S.D. CARIATI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.30 del 29.09.2011 (ammenda di € 330,00 e DIFFIDA; squalifica del calciatore BAFFA Nicodemo per CINQUE gare; squalifica del calciatore RUSSO Luciano per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; CONSIDERATO che l’art. 38 del C.G.S. fissa in giorni sette dalla pubblicazione del comunicato ufficiale il termine per la proposizione dei reclami davanti alla Commissione Territoriale; che, nel caso di specie, il comunicato ufficiale è stato pubblicato il 29.9.2011 ed il reclamo proposto il giorno 07.10.2011, quindi oltre il termine indicato; P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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