COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 25/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 8 della Società U.S. CRUCOLESE A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 06.10.2011 (squalifica del massaggiatore AMANTEA Giuseppe fino all’11 dicembre 2011).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 25/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 8 della Società U.S. CRUCOLESE A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 06.10.2011 (squalifica del massaggiatore AMANTEA Giuseppe fino all’11 dicembre 2011). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice ad Amantea Giuseppe, il quale è stato senza indugio identificato dall’arbitro quale autore dell’atto di violenza per aver colpito con una testata il calciatore avversario facendolo cadere per terra dopo aver abbandonato la panchina mentre il gioco era fermo (rapporto arbitrale confermato dal commissario di campo), è congrua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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