COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 25/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 9 della Società U.S.D. REAL CATANZARO 1969 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.39 del 14.10.2011 (squalifica del calciatore PUPO Donato fino al 13 gennaio 2012; squalifica del calciatore COSTANTINO Samuel fino al 30 dicembre 2011 con riferimento alla gara del Campionato Regionale Juniores).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 25/10/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n. 9 della Società U.S.D. REAL CATANZARO 1969
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n.39 del 14.10.2011 (squalifica del calciatore PUPO Donato fino al 13 gennaio 2012; squalifica del calciatore COSTANTINO
Samuel fino al 30 dicembre 2011 con riferimento alla gara del Campionato Regionale Juniores).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che i fatti ascritti a carico di Pupo Donato e Costantino Samuel vanno diversamente valutati poiché nel comportamento del
primo deve individuarsi un atto di protesta di modestia violenza, pur aggravata dal ritardo nel lasciare il campo dopo l’espulsione; e
nel comportamento del secondo non è dato individuare il tentativo di aggressione per la mancanza di atti idonei diretti contro
l’arbitro e non concretizzatisi per fatti indipendenti dalla volontà del calciatore;
che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre le sanzioni inflitte ai calciatori suddetti commisurandole alla reale entità dei fatti
accertati;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo:
- riduce la squalifica a carico di PUPO Donato a CINQUE (5) giornate effettive di gara (da scontarsi nel Campionato Juniores);
- riduce la squalifica a carico di COSTANTINO Samuel a TRE (3) giornate effettive di gara (da scontarsi nel Campionato Juniores);
- dispone, infine, accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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