COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 02/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 10 della A.S.D. TAUREANA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 43 del 20.10.2011 (inibizione del dirigente SAFFIOTI Domenico fino al 18.12.2011, squalifica dell’allenatore CRUCITTA Roberto fino al 18.12.2011, squalifica del calciatore PRATICO’ Roberto fino al 18.12.2011).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 02/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 10 della A.S.D. TAUREANA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 43 del 20.10.2011 (inibizione del dirigente SAFFIOTI Domenico fino al 18.12.2011, squalifica dell’allenatore CRUCITTA Roberto fino al 18.12.2011, squalifica del calciatore PRATICO’ Roberto fino al 18.12.2011). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato le responsabilità dei tesserati in epigrafe per i fatti ascritti: comportamento offensivo e minaccioso nonché entrata abusiva in capo per Saffioti e Crucitta, per quest’ultimo reiterato durante tutto l’arco della gara, comportamento offensivo nonché duplice tentativo di aggressione all’arbitro da parte di Praticò. Le argomentazioni difensive illustrate in ricorso mirano, sostanzialmente, a negare il compimento degli atti di offesa e minaccia ridimensionandoli ad una vibrata protesta e ad escludere decisamente che il calciatore Praticò abbia posto in essere atti idonei ad integrare la fattispecie della duplice tentata aggressione all’arbitro. Le ragioni esposte sono oggettivamente insufficienti a confutare il resoconto dei fatti, narrati nel rapporto dell’arbitro in maniera chiara, puntuale e circostanziata. In particolare, con riferimento agli atti posti in essere dal calciatore Praticò, è da dirsi che, anche laddove si volesse negare la loro idoneità a perfezionare un comportamento di tentata aggressione fisica all’arbitro non se ne potrebbe escludere la natura di tentata aggressione verbale connotata da minacce e offese, per la cui gravità la pena sarebbe comunque congrua. Anche le rimanenti sanzioni appaiono congrue ed il reclamo è pertanto da rigettare. P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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