COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 02/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.11 della Società S.S.D. LA SAMMARTINESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.4 del 20.10.2011 (squalifica del calciatore BASILE Francesco fino al 30.4.2012, squalifica del calciatore IANTORNO Gaetano per quattro gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 02/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.11 della Società S.S.D. LA SAMMARTINESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.4 del 20.10.2011 (squalifica del calciatore BASILE Francesco fino al 30.4.2012, squalifica del calciatore IANTORNO Gaetano per quattro gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA con l’odierno ricorso si impugna la delibera del primo giudice mirando a ridimensionare i fatti oggetto di sanzioni. Con riferimento al comportamento del calciatore/allenatore Iantorno si nega che lo stesso abbia proferito offese nei confronti dell’arbitro, affermando che lo stesso si è limitato a protestare energicamente con l’arbitro. In merito al secondo episodio, attribuito al Basile, che l’arbitro afferma avergli poggiato con forza la mano sul labbro procurandogli fuoriuscita di sangue, si argomenta che il gesto è stato involontario o meglio cagionato da una spinta che veniva da dietro. Non avrebbe, comunque, comportato le conseguenze lesive denunciate dal direttore di gara. Il primo episodio non può assolutamente essere posto in dubbio, appare tuttavia conforme a giustizia rimodulare la sanzione riducendo la squalifica a tre giornate effettive di gara. Al contrario le argomentazioni difensive che mirano a negare la volontà del Basile nella causazione dell’evento o che ne ridimensionano le conseguenze non meritano pregio. Inoltre, il contesto in cui il gesto è stato posto in atto (prima giornata di campionato) e la gravità in sé dello stesso impongono la conferma della pena irrogata in prime cure. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica del calciatore IANTORNO Gaetano a TRE giornate effettive di gara; rigetta nel resto; dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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