COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 02/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.12 della A.C. FORTITUDO LAMEZIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.13 del 20.10.2011 (ammenda di € 300,00 con DIFFIDA, squalifica del calciatore COSENTINO Angelo per cinque gare, squalifica del calciatore GIGLIOTTI Antonio per quattro gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 02/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.12 della A.C. FORTITUDO LAMEZIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.13 del 20.10.2011 (ammenda di € 300,00 con DIFFIDA, squalifica del calciatore COSENTINO Angelo per cinque gare, squalifica del calciatore GIGLIOTTI Antonio per quattro gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; RILEVA le sanzioni irrogate in prime cure hanno sanzionato l’aggressione perpetrata dall’assistente di parte, nonché Presidente della A.S. Vena, nei confronti del calciatore, nonché capitano della Fortitudo Lamezia, Angelo Cosentino; la reazione di questi che, con l’ausilio del compagno di squadra Antonio Gigliotti, ha colpito con calci e pugni il Presidente della A.S. Vena e la susseguente rissa che ha coinvolto i componenti delle due società. Con l’odierno ricorso la Fortitudo Lamezia chiede una congrua riduzione delle sanzioni irrogate ai due calciatori Cosentino e Gigliotti, di cui ammette la colpevolezza per gli atti di violenza compiuti ma per i quali chiede di tener in debito conto la gravità dell’atto di aggressione subito ad opera di un soggetto che in veste di Presidente della società ospitante avrebbe dovuto assistere e non aggredire gli avversari. Chiede, inoltre, una congrua riduzione dell’ammenda e la revoca della diffida del campo di gioco sempre soffermandosi sulla necessità di considerare con ponderazione la propria responsabilità in qualità di società ospitata. I fatti appaiono pacifici per come narrati dall’arbitro, ma anche per come ammessi dalla società reclamante, per cui è necessario focalizzare l’attenzione solo sulla congruità delle sanzioni. La gravità della rissa scoppiata a fine gara, che ha reso necessario l’intervento della forza pubblica, giustifica le sanzioni irrogate in primo grado alla società Fortitudo Lamezia (ammenda e diffida del campo di gioco). Al contrario la valutazione delle attenuanti richiesta dalla reclamante – in merito all’aggressione subita dai calciatori Cosentino e Gigliotti – rende opportuna la rimodulazione delle squalifiche ai calciatori che vanno ridotte rispettivamente a quattro e tre giornate effettive di gara. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore COSENTINO Angelo a QUATTRO giornate effettive di gara, al calciatore GIGLIOTTI Angelo a TRE giornate effettive di gara; rigetta nel resto; dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della Società.
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