COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 03/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 35 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.D. SPORTING VILLALTA Avverso squalifica al 12.12.2011 calc. MAGNANI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 16 del 13.10.2011 gara REAL GATTEO – SPORTING VILLALTA del 9.10.2011
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 18 del 03/11/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
35 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.D. SPORTING VILLALTA
Avverso squalifica al 12.12.2011 calc. MAGNANI ANDREA
delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 16 del 13.10.2011
gara REAL GATTEO – SPORTING VILLALTA del 9.10.2011
La S.S.D. SPORTING VILLALTA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che, mentre diversi calciatori chiedevano spiegazioni all’arbitro “la vicinanza dei calciatori ha fatti si che il calc. MAGNANI fosse raggiunto da una spinta tale da generare il suo finire addosso all’arbitro che, per la confusione del momento non poteva rendersi conto di quale fosse la dinamica e la causa della spinta a suo carico e infliggeva l’espulsione diretta al MAGNANI, reo di averlo spintonato. Vistosi espellere per ingiusta causa, il giocatore chiedeva all’arbitro la motivazione di quanto accaduto, finendo purtroppo con il rivolgere offese all’arbitro, ma accomodandosi comunque fuori dal terreno di gioco ed entrando negli spogliatoi senza arrecare danno alcuno al proseguimento della gara o alla squadra avversaria”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, il calc. MAGNANI lo rincorreva di corsa per poi spingerlo con forza, facendolo indietreggiare di 4/5 passi, mentre all’intorno non vi erano altri giocatori che spingessero, e, dopo la comunicazione del provvedimento, lasciando il terreno di gioco, gli rivolgeva ripetuti epiteti offensivi,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 12.12.2011 del calc. MAGNANI ANDREA.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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