COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 03/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 36 RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. RIOVEGGIO Avverso squalifica per 4 giornate calc. NUNZI LORENZO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 15 del 20.10.2011 gara BARAGAZZA – RIOVEGGIO del 16.10.2011
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 18 del 03/11/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
36 RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. RIOVEGGIO
Avverso squalifica per 4 giornate calc. NUNZI LORENZO
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 15 del 20.10.2011
gara BARAGAZZA – RIOVEGGIO del 16.10.2011
Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame, mancando di sottoscrizione, dal che discende l’inesistenza dell’atto. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso della POL. RIOVEGGIO e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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