COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 09/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 40 RECLAMO PROPOSTO DA U.S. CALCIO MONTECCHIO Avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 16 del 19.10.2011 gara LIBERTASPES – MONTECCHIO del 21.9.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 09/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 40 RECLAMO PROPOSTO DA U.S. CALCIO MONTECCHIO Avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 16 del 19.10.2011 gara LIBERTASPES - MONTECCHIO del 21.9.2011 L’U.S. CALCIO MONTECCHIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento ribadendo, a suo giudizio, la irregolarità di tesseramento del calc. PELLACINI FABIO, schierato dall’A.S.D. Libertaspes nella gara di cui all’oggetto “tesserato con un aggiornamento tessera inviato al C.R.E.R., mentre il relativo tesseramento doveva essere inviato alla F.I.G.C.-Roma, avendo lo stesso militato nel massimo campionato dello Zambia dal marzo 2011 al giugno 2011. Chiede la riforma della decisione di primo grado, con la sanzione a carico dell’A.S.D. Libertaspes della perdita della gara per 0 – 3. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che dagli accertamenti eseguiti, anche consultando lo schedario generale F.I.G.C. – ROMA, il calc. PELLACINI FABIO, nato il 22.4.1986, risulta regolarmente tesserato presso la F.I.G.C., senza soluzione di continuità, dalla stagione sportiva 2002/2003 all’attuale stagione sportiva 2011/2012, ultimo tesseramento a favore dell’A.C.D. LIBERTASPES; - ritenuta pertanto regolare la partecipazione del calc. PELLACINI FABIO alla gara di cui all’oggetto, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando l’omologazione del risultato conseguito sul campo : LIBERTASPES 0 – CALCIO MONTECCHIO 0 Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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