COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 04/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. ASSOSANGIORGINA e del sig. BUTTAZZI Silvano. Con raccomandata dd. 18.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: – il sig. BUTTAZZI Silvano, Presidente dell’A.S.D. ASSOSANGIORGINA, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 24, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di “3^ Categoria” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”. Nello specifico, veniva contestato il mancato rispetto del suddetto termine “ordinatorio” fissato per la presentazione di regolare attestazione del versamento della tassa di iscrizione al campionato 2010/2011; – l’A.S.D. ASSOSANGIORGINA, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. conseguente a quella ascritta al suo ex Presidente.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 04/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. ASSOSANGIORGINA e del sig. BUTTAZZI Silvano. Con raccomandata dd. 18.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: - il sig. BUTTAZZI Silvano, Presidente dell’A.S.D. ASSOSANGIORGINA, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 24, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di “3^ Categoria” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”. Nello specifico, veniva contestato il mancato rispetto del suddetto termine “ordinatorio” fissato per la presentazione di regolare attestazione del versamento della tassa di iscrizione al campionato 2010/2011; - l’A.S.D. ASSOSANGIORGINA, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. conseguente a quella ascritta al suo ex Presidente. La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 13.10.2011. Nessuna difesa scritta perveniva nei termini. Il dibattimento. Alla riunione 13.10.2011, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. GALEOTA Salvatore ed il sig. BUTTAZZI Silvano, per sé ed in rappresentanza della società deferita. Dato luogo alla discussione, le parti all’esito della stessa concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni. Le conclusioni. Il sig. BUTTAZZI Silvano, per sé ed in rappresentanza della società da lui presieduta, si rimetteva alle decisioni della C.D.T., purchè non venissero applicate sanzioni pecuniarie. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva invece per l'affermazione della responsabilità dei deferiti per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: quanto al sig. BUTTAZZI Silvano: inibizione per giorni 15 (quindici); quanto all’A.S.D. ASSOSANGIORGINA: € 60,00 (sessanta) di ammenda, risultando provata la violazione contestata. La motivazione. Pacifica la materialità dei fatti contestati (in quanto il ritardo negli adempimenti previsti per l’iscrizione al campionato di appartenenza, stabiliti in C.U. nr. 1 C.R. F.V.G. del 02.07.2010 rappresenta un fatto oggettivo non confutato), non sussistono circostanze scriminanti, ricollegabili alla forza maggiore o al caso fortuito, che valgano ad escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa e possano giustificare una pronuncia di esonero da responsabilità dei deferiti. Per quanto attiene la sanzione (alternativamente stabilita, per le violazioni di cui si discute, nell’ammenda o in punti di penalità dal C.U. n° 1 del C.R.-F.V.G relativo alla stagione 2010/2011) ritiene la C.D.T. che le richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale debbano essere accolte giudicandole eque e congrue rispetto ai fatti contestati ed alla categoria alla quale appartiene il sodalizio di cui trattasi. P.Q.M. Visto l’art. 23 2° c. C.G.S. la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide: - di inibire il sig. BUTTAZZI Silvano Presidente della A.S.D. ASSOSANGIORGINA per giorni 15 (quindici): - di comminare alla società A.S.D. ASSOSANGIORGINA l’ammenda di € 60,00 (sessanta).
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