COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 04/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. RONCHI CALCIO (Campionato di Prima categoria) in merito alle sanzioni della squalifica sino al 29.12.2011 del proprio calciatore CUZZOLIN Matteo (in C.U. n° 27 del 29.09.2010).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 04/11/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO dell’A.S.D. RONCHI CALCIO (Campionato di Prima categoria) in merito alle sanzioni
della squalifica sino al 29.12.2011 del proprio calciatore CUZZOLIN Matteo (in C.U. n° 27 del
29.09.2010).
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 27 dd. 29.09.2010 il G.S.R. infliggeva al calciatore
CUZZOLIN Matteo la squalifica fino al 29.12.2011 “Ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. f) C.G.S. per
essere stato espulso al 48’ del secondo tempo, in quanto, nel mentre si accingeva a battere una
rimessa laterale ed aveva il pallone tra le mani, lanciava il pallone stesso con forza contro l’arbitro, che
si trovava a circa due metri di distanza, colpendolo intenzionalmente sulla zona parietale sinistra della
testa, sopra l’orecchio. A causa del colpo subito, l’arbitro ha avvertito dolore, soprattutto al collo (zona
cervicale) in quanto era stato colto
di sorpresa; il dolore è scomparso il giorno dopo. La sanzione è stata aggravata in quanto il Cuzzolin era
il capitano della squadra (art. 73 N.O.I.F.)”.
Con tempestivo ed articolato reclamo l’A.S.D. RONCHI CALCIO impugnava tale decisione, ritenendola
ingiusta.
La reclamante infatti esponeva che il CUZZOLIN, nella foga di rimettere il pallone in campo per
accelerare la ripresa del gioco, aveva colpito l'arbitro in maniera del tutto involontaria, in quanto la sua
intenzione era in realtà quella di restituire la palla al portiere avversario per motivi di fair play.
Non vi sarebbe stata pertanto alcuna volontà di colpire l'arbitro da parte del CUZZOLIN, la cui
espulsione sarebbe stata dettata esclusivamente da una errata ricostruzione ed interpretazione dei fatti
ad opera del direttore di gara. Quest'ultimo invero, a detta della reclamante, era girato al momento del
fatto per cui non avrebbe potuto veder partire la palla né conseguentemente essere in grado di
giudicare sulla intenzionalità o meno del comportamento del calciatore. A sostegno di un tanto, la
reclamante evidenziava come lo stesso direttore di gara avesse affermato di essere stato colto di
sorpresa: il che starebbe a provare l’impossibilità di vedere la battuta della rimessa laterale e
spiegherebbe il mancato tentativo di proteggersi schivando il pallone o riparando il capo con la mano.-
Infine la reclamante produceva copia di un articolo di una nota testata giornalistica locale e di
dichiarazioni sottoscritte dall'autore del pezzo, dal Presidente e dal capitano della squadra avversaria, i
quali erano rimasti sorpresi per l'espulsione del CUZZOLIN, non essendo, a loro dire, ravvisabile alcuna
volontarietà, da parte dello stesso, di colpire l'arbitro col pallone.
L'A.S.D. RONCHI CALCIO concludeva quindi per l'annullamento del provvedimento impugnato,
formulando altresì richiesta di audizione.
La C.D.T.-F.G.C., attesa la complessità della vicenda, faceva uso dei propri poteri istruttori e disponeva
un supplemento di indagini, convocando l'arbitro all'udienza del 13.10.2011, per sentirlo a chiarimenti.
Interrogato sui fatti di cui al reclamo, il direttore di gara confermava nella sostanza la versione degli
stessi fornita al G.S.R., ribadendo la propria convinzione circa la volontarietà del gesto dell'incolpato,
desumibile a suo parere, anche dal fatto che il calciatore si trovasse ad una distanza di soli 2 metri
(circa) da lui e non si sarebbe dunque trattato di una rimessa sbagliata.-
L'arbitro precisava che la zona di rimessa era situata circa a metà tra la linea di centrocampo e quella di
fondo campo, e che al momento di essere colpito dalla palla (appena sopra al padiglione auricolare
sinistro) non si sarebbe trovato sulla linea di passaggio verso il portiere avversario. Affermava altresì
che al momento del fatto stava guardando il centro del campo, ma che con la coda dell'occhio aveva
potuto scorgere il gesto della rimessa. Terminava infine rilevando che anche l'osservatore arbitrale, al
rientro negli spogliatoi, non aveva avuto alcuna osservazione da fargli in merito all'espulsione del
CUZZOLIN, in quanto la ridotta distanza che separava quest'ultimo dall'arbitro avrebbe escluso la
possibilità di un errore da parte del calciatore.
Alla successiva udienza del 20.10.2011 veniva sentito il sig. FURLAN Tazio, Presidente della società
reclamante comparso unitamente allo stesso incolpato, il quale, riportandosi a quanto dedotto in
reclamo e preso atto della lettura del verbale di quanto dichiarato dal direttore di gara alla C.D.T.,
ribadiva che anche il supplemento istruttorio era, secondo lui, tale da confermare quanto sostenuto e cioè che l'arbitro non aveva potuto vedere l'evolversi dell'azione e non era stato quindi in grado di valutare l'intenzionalità della condotta, presunta e giustificata solamente ex post. Riteneva pertanto che non potesse ritenersi provata l’asserita volontarietà del gesto, tenuto conto anche delle dichiarazioni rilasciate da persone terze che avevano visto direttamente l'azione e che escludevano la sussistenza dell'elemento intenzionale.
Ciò premesso il FURLAN concludeva per la revoca della sanzione o, in subordine, per la sua riduzione al minimo edittale.
Motivi della decisione
I fatti di causa, nella loro portata materiale, sono pacifici, in quanto non è contestato che il CUZZOLIN,
nell'effettuare una rimessa laterale, abbia lanciato il pallone nella direzione del direttore di gara,
colpendolo nella zona parietale sinistra della testa, sopra l'orecchio.
L'indagine della C.D.T. deve quindi necessariamente concentrarsi sull'elemento psicologico che ha
caratterizzato la condotta dell'incolpato, la cui esatta valutazione risulta determinante ai fini della
decisione. Il problema non è di agevole soluzione, posto che la volontarietà o meno dell'azione,
risolvendosi in un processo interamente interiore al soggetto agente, non può che essere desunta dagli
elementi esteriori che hanno caratterizzato la condotta del CUZZOLIN.
Al riguardo occorre preliminarmente precisare che in questa operazione la C.D.T. non può che far
esclusivo riferimento agli elementi desumibili dai mezzi di prova ammessi dalla Giustizia Sportiva (nel
caso di specie il rapporto di gara dell'arbitro ed i supplementi di attività istruttoria), sicché alcuna
rilevanza può essere attribuita alla dichiarazioni rilasciate da soggetti terzi e richiamate nel reclamo
dell'A.S.D. RONCHI CALCIO.
Fatta questa breve premessa, occorre quindi domandarsi se, alla luce dei detti elementi esteriori, la
condotta del CUZZOLIN possa essere considerata intenzionale o meno, posto che, in caso di risposta
negativa, alcun illecito disciplinare sarebbe ascrivibile all'incolpato.
Il direttore di gara si dice sicuro della volontarietà del gesto dello stesso, pur ammettendo di avere visto
la rimessa solo con la “coda dell'occhio”.
Una tale ricostruzione, ad una attenta analisi, si mostra però lacunosa e non supportata da dati obiettivi
che permettano di qualificare come certa la prova della supposta volontarietà.
Innanzitutto, il fatto che l'arbitro affermi di avere colto l'intenzione da parte del CUZZOLIN di colpirlo
contrasta con la circostanza che egli non abbia fatto nulla per evitare il pallone ovvero per proteggersi in
altro modo; se infatti l’arbitro si fosse accorto che stava per essere colpito, si sarebbe (almeno
istintivamente) adoperato per impedire o diminuire le conseguenze lesive dell'impatto con la sfera di
gioco. Fatto che non emerge.
Peraltro l’Arbitro ha affermato di non avere avuto effettiva visione diretta della azione posta in essere dal
CUZZOLIN, vista solo con la “coda dell’occhio”, giacché l’arbitro stava guardando in direzione del
centrocampo, mentre la rimessa è stata battuta lungo la linea laterale, a metà circa tra il centrocampo e
la linea di fondo, e le posizioni nelle quali si erano venuti a trovare gli interessati sul terreno di gioco
erano tali da far verosimilmente ritenere che il pallone potesse effettivamente essere indirizzato (grosso
modo) in direzione verso il portiere della squadra avversaria.
Il conforto dell’osservatore arbitrale al quale il direttore di gara ha fatto riferimento, non richiesto, per
rafforzare a posteriori la giustificazione del suo convincimento, conferma le perplessità sulla sua piena
percezione dell’azione lesiva e, di conseguenza, sulla certezza della intenzionalità da parte dello stesso
di colpirlo.-
Infine, dall'istruttoria non sono emerse nemmeno circostanze rilevatrici di motivi di particolare ostilità o
risentimento dell'incolpato nei confronti dell'arbitro, tali da spingerlo a compiere un gesto di sicura ed
indubbia gravità.-
In conclusione, ritiene la C.D.T., che dagli atti utilizzabili a fini probatori non sia possibile trarre elementi
certi, idonei a suffragare sul piano probatorio la sussistenza dell'elemento intenzionale in capo al
CUZZOLIN: per il principio di diritto comune “in dubio pro reo”, il reclamo merita pertanto accoglimento,
con conseguente revoca della sanzione irrogata al calciatore.
P. Q. M.
La C.D.T.- FVG, in accoglimento del reclamo della A.S.D. RONCHI CALCIO, revoca la squalifica inflitta
fino al 29.12.2011 al calciatore CUZZOLIN Matteo e dispone la restituzione alla A.S.D. RONCHI
CALCIO della tassa reclamo.
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