COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’U.S.D. CELTICLAVARIANO e del suo PRESIDENTE sig. BRIDA Alessandro. Con raccomandata dd. 21.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: – il sig. BRIDA Alessandro, Presidente dell’U.S.D. CELTIC-LAVARIANO, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 24, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato Reg. C2 di calcio a cinque entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”. Nello specifico, veniva contestato il mancato rispetto del suddetto termine “ordinatorio” fissato per la presentazione di regolare attestazione del versamento della tassa di iscrizione al campionato 2010/2011 – l’U.S.D. CELTIC-LAVARIANO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. conseguente a quella ascritta al suo Presidente.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’U.S.D. CELTICLAVARIANO e del suo PRESIDENTE sig. BRIDA Alessandro. Con raccomandata dd. 21.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: - il sig. BRIDA Alessandro, Presidente dell’U.S.D. CELTIC-LAVARIANO, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 24, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato Reg. C2 di calcio a cinque entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”. Nello specifico, veniva contestato il mancato rispetto del suddetto termine “ordinatorio” fissato per la presentazione di regolare attestazione del versamento della tassa di iscrizione al campionato 2010/2011 - l’U.S.D. CELTIC-LAVARIANO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. conseguente a quella ascritta al suo Presidente. La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 27.10.2011. Nessuna difesa scritta perveniva nei termini. Il dibattimento. Alla riunione 27.10.2011, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale; nessuno è invece comparso per le parti deferite. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità dei deferiti per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: quanto al sig. BRIDA Alessandro: inibizione per giorni 15 (quindici); quanto all’U.S.D. CELTIC-LAVARIANO: € 45,00 (quarantacinque) di ammenda, risultando provata la violazione contestata. La motivazione. La responsabilità degli incolpati in ordine ai fatti loro ascritti nel deferimento della Procura Federale appare pacifica. Invero, il C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia stabiliva espressamente che le Società dovessero provvedere, entro il termine “ordinatorio” del 24.07.2010, a curare tutti gli adempimenti necessari per l’iscrizione ai Campionati di appartenenza, precisando, altresì, che l’eventuale inosservanza del sopradescritto termine avrebbe costituito illecito disciplinare. L’istruttoria svolta dalla Procura Federale, i documenti dimessi e l’assenza di contestazione, da parte dei deferiti, circa i fatti loro addebitati consentono, da un lato, di ritenere provata la materialità del fatto oggetto di incolpazione e, dall’altro, di escludere la sussistenza di eventuali cause di esclusione della colpa. Sotto il profilo sanzionatorio - precisato che il ridetto C.U. N. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, prevedeva che il mancato rispetto del citato termine “ordinatorio” dovesse essere sanzionato con ammenda oppure con punti di penalità e considerati i fatti contestati – la C.D.T. ritiene congrue le richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale. P.Q.M. La C.D.T. FVG dispone: - di inibire il sig. BRIDA Alessandro Presidente della A.S.D. U.S.D. CELTIC-LAVARIANO per giorni 15 (quindici); - di comminare alla società U.S.D. CELTIC-LAVARIANO l’ammenda di € 45,00 (quarantacinque).
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