COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. STAR FIVE e del suo PRESIDENTE sig. PETRICCIONE Cristiano. Con raccomandata dd. 14.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: – il sig. PETRICCIONE Cristiano, Presidente dell’A.S.D. STAR FIVE, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 24, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato Reg. C1 di Calcio a 5 entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”. Nello specifico, veniva contestato il mancato rispetto del suddetto termine “ordinatorio” fissato per la presentazione di regolare attestazione del versamento della tassa di iscrizione al campionato 2010/2011; – l’A.S.D. STAR FIVE, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. conseguente a quella ascritta al suo Presidente.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. STAR FIVE e del suo PRESIDENTE sig. PETRICCIONE Cristiano. Con raccomandata dd. 14.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: - il sig. PETRICCIONE Cristiano, Presidente dell’A.S.D. STAR FIVE, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 24, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato Reg. C1 di Calcio a 5 entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”. Nello specifico, veniva contestato il mancato rispetto del suddetto termine “ordinatorio” fissato per la presentazione di regolare attestazione del versamento della tassa di iscrizione al campionato 2010/2011; - l’A.S.D. STAR FIVE, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. conseguente a quella ascritta al suo Presidente. La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 27.10.2011. Nessuna difesa scritta perveniva nei termini. Il dibattimento. Alla riunione 27.10.2011, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale ed il sig. IMPRONTA Gianluca, Dirigente della società deferita, in rappresentanza della società stessa e del deferito sig. PETRICCIONE CRISTIANO, giusta delega che dimetteva. Dato luogo alla discussione, le parti all’esito della stessa concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni. Le conclusioni. Il sig. IMPRONTA Gianluca, in rappresentanza del Presidente sig. PETRICCIONE Cristiano e della società da ques'ultimo presieduta, ha chiesto in via preliminare di poter definire la sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S., concordandola con il rappresentante della Procura Federale nei seguenti termini: a) sanzione finale di € 47,00 di ammenda per la A.S.D. STAR FIVE (Pena base € 70,00 ridotta di 1/3 ex art.23 C.G.S.); b) sanzione finale dell’inibizione di giorni 10 per quanto riguarda la posizione del Presidente sig. PETRICCIONE Cristiano (Pena base gg. 15 di inibizione ridotti di 1/3 ex art. 23 C.G.S.). La motivazione. Pacifica la materialità dei fatti contestati (in quanto il ritardo negli adempimenti previsti per l’iscrizione al campionato di appartenenza, stabiliti in C.U. nr. 1 C.R. F.V.G. del 02.07.2010 rappresenta un fatto oggettivo non confutato), non sussistono circostanze scriminanti, ricollegabili alla forza maggiore o al caso fortuito, che valgano ad escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa e possano giustificare una pronuncia di esonero da responsabilità dei deferiti. La C.D.T. ritiene pertanto di accogliere l’istanza di applicazione della pena formulata dalle parti reputando corretta la qualificazione dei fatti come dalle stesse prospettata e congrua la sanzione da esse concordata. P.Q.M. Visto l’art. 23 2° c. C.G.S. la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide: - di inibire il sig. PETRICCIONE Cristiano Presidente della A.S.D. STAR FIVE per giorni 10 (dieci): - di comminare alla società A.S.D. STAR FIVE l'ammenda di € 47 (quarantasette).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it