COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 76/LND del 04/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO ROMA XX AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2012 A CARICO DEL CALCIATORE RUBERTO SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 11 DEL 20.10.2011 (Gara: LA STORTA CALCIO – ATLETICO ROMA XX del 15.10.2011 – Campionato Juniores Provinciale Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 76/LND del 04/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO ROMA XX AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2012 A CARICO DEL CALCIATORE RUBERTO SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 11 DEL 20.10.2011 (Gara: LA STORTA CALCIO – ATLETICO ROMA XX del 15.10.2011 – Campionato Juniores Provinciale Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società ATLETICO ROMA XX, chiede nelle conclusioni una rivisitazione del provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo competente nei confronti del calciatore RUBERTO SIMONE. A sostegno di ciò, la ricorrente pur ammettendo che il calciatore al termine dell’incontro, in un momento di sconforto, scagliava il pallone da una distanza di circa 30/40 metri e che prima di arrivare al bersaglio rimbalzava sul terreno di gioco almeno 2 o 3 volte. La involontarietà del gesto la si evince, secondo la reclamante, anche in base a quanto riporta l’arbitro stesso nel proprio referto, in cui dichiara di essere stato raggiunto nella parte posteriore del corpo, per cui nel momento topico dava sicuramente le spalle al calciatore RUBERTO. Questa Commissione Disciplinare ritiene che alcune osservazioni mosse dalla ricorrente possano essere condivise, in quanto l’arbitro essendo stato raggiunto dalla pallonata scagliatagli dal RUBERTO nella parte posteriore del corpo, ha il convincimento che lo stesso direttore di gara non abbia potuto valutare compiutamente il gesto del colpevole, sicuramente censurabile e deprecabile, ma di lasciare dubbi sulla volontarietà dell’atto, in quanto non ha potuto il direttore di gara accertare “de visu” l’episodio in contestazione. Detto ciò, questo Organo Giudicante, è dell’avviso che la sanzione possa essere lievemente ridimensionata riportando la stessa entro limiti di minore entità. Conseguentemente, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il ricorso in argomento e, per l’effetto, di ridurre la squalifica del calciatore RUBERTI SIMONE al 31.12.2011. La tassa reclamo si restituisce.
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