COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 76/LND del 04/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN PAOLO OSTIENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 25.11.2011 A CARICO DEL CALCIATORE FIORDIPONTI LEONARDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 21 SGS DEL 13.10.2011 (Gara: SAN PAOLO OSTIENSE – ROMA TEAM SPORT del 9.10.2011 – Campionato Allievi Regionali)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 76/LND del 04/11/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN PAOLO OSTIENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 25.11.2011 A CARICO DEL CALCIATORE FIORDIPONTI LEONARDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 21 SGS DEL 13.10.2011
(Gara: SAN PAOLO OSTIENSE – ROMA TEAM SPORT del 9.10.2011 – Campionato Allievi Regionali)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, osserva:
a motivo del reclamo la ricorrente ha dedotto che il calciatore FIORDIPONTI LEONARDO non avrebbe potuto rivolgere frasi razziste agli avversari né tentato di colpire gli stessi con pugni, a fine gara, essendo stato sostituito al 37mo minuto del secondo tempo. Lo stesso quindi si trovava già negli spogliatoi, allorquando l’incontro ha avuto termine.
La reclamante deduce altresì un probabile scambio di persona con il calciatore BONINSEGNA ALESSANDRO, che si sarebbe reso autore di spinte e strattonamenti nei confronti dei calciatori avversari, ma senza proferire insulti razzisti.
Ascoltato in sede di supplemento, l’arbitro ha confermato che dopo la sostituzione, il calciatore n. 4 FIORDIPONTI si posizionava oltre il cancello di uscita del campo, per seguire la partita.
Terminato l’incontro, mentre l’arbitro ed i calciatori si dirigevano verso gli spogliatoi, lo stesso giocatore FIORDIPONTI aveva rivolto agli avversari una espressione offensiva di contenuto razzista e discriminatorio. A quel punto il n. 1 della Società ROMA TEAM SPORT, ANTONELLI ANDREA, aveva reagito e tra i due giocatori vi era stato uno scambio di pugni, sicchè il Giudice Sportivo, letto il referto arbitrale nel quale venivano puntualmente riportati i fatti accaduti al termine della gara, aveva comminato una sanzione ad entrambi.
Ciò posto, deve quindi escludersi ogni scambio di persona, per quanto concerne l’autore del comportamento offensivo e discriminatorio.
Pertanto, ritenendo del tutto congrua la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo e per l’effetto conferma la squalifica del calciatore FIORDIPONTI LEONARDO fino al 25.11.2011.
La tassa reclamo va incamerata.
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