COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 04/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società G.S. Valle Lomellina Camp. 2° Categoria Gir. V Gara del 16-10-2011 tra Valle Lomellina / Landriano C.U. n. 14 della delegazione di Pavia datato 20-10-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 04/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società G.S. Valle Lomellina Camp. 2° Categoria Gir. V Gara del 16-10-2011 tra Valle Lomellina / Landriano C.U. n. 14 della delegazione di Pavia datato 20-10-2011 La società Valle Lomellina ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che le ha inflitto la perdita della gara per 0 – 3; ha inibito il dirigente Sig. Lugani Dino sino al 14-11-2011 e comminato l'ammenda alla società di Euro 80,00 per aver impiegato un calciatore non tesserato. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva: Il reclamo proposto va accolto. Dopo aver espletato la rituale ricerca presso l'ufficio tesseramenti il calciatore Campasso Daniele risulta tesserato in data 17-09-2009. Pertanto, il suddetto calciatore aveva titolo a partecipare alle gara in oggetto. Tanto premesso e ritenuto ACCOGLIE il reclamo come sopra proposto ripristinando il risultato conseguito sul campo, annullando l'inibizione al Sig. Lugani Dino e l'ammenda alla società, inoltre dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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